§ 1.6.1114 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1008.
Regolamento (CE) n. 1008/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:30/06/2005
Numero:1008


Sommario
Art. 1.      Nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1114 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1008.

Regolamento (CE) n. 1008/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.

(G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione  prevede un regime di intervento per l’acquisto del burro a prezzi fissi.

     (2) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede riduzioni dei prezzi di intervento del burro. È pertanto necessario precisare il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto quando sia modificato il prezzo di intervento.

     (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2771/1999.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, è aggiunto il seguente comma:

     «Il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro.»

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.