Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 30/06/2005 |
Numero: | 1008 |
Sommario |
Art. 1. Nell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2771/1999, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1114 – Regolamento 30 giugno 2005, n. 1008.
Regolamento (CE) n. 1008/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte.
(G.U.U.E. 1 luglio 2005, n. L 170).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L’articolo 4, paragrafo 1, del
(3) Occorre pertanto modificare il
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 2, paragrafo 1, del
«Il prezzo di intervento da prendere in considerazione per calcolare il prezzo di acquisto è quello in vigore il giorno della fabbricazione del burro.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.