§ 1.6.1108 – Regolamento 21 giugno 2005, n. 944.
Regolamento (CE) n. 944/2005 della Commissione recante sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 331/2005.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:21/06/2005
Numero:944


Sommario
Art. 1.      L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 331/2005 è sospesa a decorrere dal 23 giugno 2005.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.6.1108 – Regolamento 21 giugno 2005, n. 944.

Regolamento (CE) n. 944/2005 della Commissione recante sospensione dell’applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 331/2005.

(G.U.U.E. 22 giugno 2005, n. L 159).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

     visto il regolamento (CE) n. 331/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, recante fissazione dell’aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per l’ammasso privato di burro e crema di latte e recante deroga al regolamento (CE) n. 2771/1999, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Le domande di contratti di ammasso privato, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 331/2005, hanno raggiunto un quantitativo di 110 000 tonnellate.

     (2) Essendo soddisfatta tale condizione, occorre sospendere l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, di detto regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 331/2005 è sospesa a decorrere dal 23 giugno 2005.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.