§ 1.6.1047 – Regolamento 3 maggio 2005, n. 697.
Regolamento (CE) n. 697/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:03/05/2005
Numero:697


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.6.1047 – Regolamento 3 maggio 2005, n. 697.

Regolamento (CE) n. 697/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco.

(G.U.U.E. 4 maggio 2005, n. L 114).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

     (2) Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 500 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

     (3) La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 500 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

     (4) In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005.

     (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:

     1) L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «Articolo 2

     1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

     2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.»

     2) L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)