Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/01/2010 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008, lettera b), punto 2, nella seconda colonna il secondo trattino è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
§ 1.5.t27 - Regolamento 8 gennaio 2010, n. 17.
Regolamento (UE) n. 17/2010 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della provincia di Venezia come zona protetta con riguardo all’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al .
(G.U.U.E. 12 gennaio 2010, n. L 7)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) Con il
(3) Successivamente alle osservazioni della Commissione, durante un’ispezione condotta in Italia dal 31 agosto all’ 11 settembre 2009, riguardo alla presenza di tale organismo nocivo in alcune zone del Veneto, il 23 ottobre 2009 l’Italia ha comunicato alla Commissione i risultati dell’ultima indagine svolta in tale regione in merito alla presenza dell’organismo in questione nei mesi di settembre e ottobre 2009. Da tale indagine risulta che nella provincia di Venezia sono 14 le località in cui l’organismo nocivo in questione è stato rilevato per un periodo comprendente almeno gli ultimi tre anni consecutivi, nonostante le misure di eradicazione adottate dalle autorità italiane. Pertanto tali misure si sono rivelate inefficaci.
(4) I risultati dell’ultima indagine sono stati esaminati nel corso della riunione del 19- 20 ottobre 2009 del comitato fitosanitario permanente. Il comitato ha concluso che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. deve essere considerato radicato nella provincia di Venezia. Pertanto, detta provincia non va più riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’allegato I del
- "— e, fino al 31 marzo 2010: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)],".
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.