§ 1.5.t20 - Direttiva 9 settembre 2009, n. 118.
Direttiva n. 2009/118/CE della Commissione, che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/09/2009
Numero:118


Sommario
Art. 1. Gli allegati da II a V della direttiva n. 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva
Art. 2. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano [...]
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.t20 - Direttiva 9 settembre 2009, n. 118.

Direttiva n. 2009/118/CE della Commissione, che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(G.U.U.E. 10 settembre 2009, n. L 239)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’ 8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

 

sentiti gli Stati membri interessati,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

 

(2) Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008 [2]. L’Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette.

 

(3) In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l’organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo.

 

(4) Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi.

 

(5) Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione [3]. Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici.

 

(6) Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE.

 

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Gli allegati da II a V della direttiva n. 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 dicembre 2009.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

 

[2] GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

 

[3] GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)