§ 1.5.P99 - Decisione 18 agosto 2006, n. 572.
Decisione n. 2006/572/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/08/2006
Numero:572


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione n. 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.P99 - Decisione 18 agosto 2006, n. 572.

Decisione n. 2006/572/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e Portogallo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 2000/75/CE stabilisce norme e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, inclusi l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone.

     (2) La decisione n. 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone, prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

     (3) La Spagna ha informato la Commissione che la presenza del vettore è stata individuata in una serie di nuove aree periferiche alla zona soggetta a restrizioni.

     (4) Di conseguenza, la zona soggetta a restrizioni in Spagna deve essere estesa tenendo conto dei dati disponibili sull’ecologia del vettore e sull’evoluzione della sua attività stagionale.

     (5) Il Portogallo ha informato la Commissione che nessun virus ha circolato nei concelhos di Oleiros, Sertã e Vila de Rei da novembre 2005.

     (6) Di conseguenza tali concelhos vanno considerati indenni dalla febbre catarrale degli ovini e, in base alla domanda motivata presentata dal Portogallo, soppressi dall’elenco delle zone soggette a restrizioni.

     (7) È pertanto opportuno modificare la decisione n. 2005/393/CE.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 2005/393/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE l’elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona E (sierotipo 4) relativo alla Spagna è sostituito dal seguente:

     «Spagna:

     — Regione autonoma di Extremadura: province di Cáceres, Badajoz

     — Regione autonoma dell’Andalucia: province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (comarcas di Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda), Málaga, Sevilla

     — Regione autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete (comarca di Alcaraz), Ciudad Real, Toledo

     — Regione autonoma di Castilla y Léon: province di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada), Salamanca (comarcas di Béjar, Ciudad Rodrigo e Sequeros)

     — Regione autonoma di Madrid: provincia di Madrid (comarcas di Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Griñón, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés).»

 

     2. Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE l’elenco delle zone soggette a restrizioni nella Zona E (sierotipo 4) relativo al Portogallo è sostituito dal seguente:

     «Portogallo:

     — Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Algarve: tutti i concelhos

     — Direzione regionale dell'Agricoltura dell'Alentejo: tutti i concelhos

     — Direzione regionale dell’Agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal

     — Direzione regionale dell’Agricoltura di Beira Interior: concelhos di Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Mação.»