§ 1.5.P98 - Decisione 14 agosto 2006, n. 571.
Decisione n. 2006/571/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/08/2006
Numero:571


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione n. 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.P98 - Decisione 14 agosto 2006, n. 571.

Decisione n. 2006/571/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

     (2) La decisione n. 2005/648/CE della Commissione, dell'8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l'importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie.

     (3) La Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria.

     (4) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare) sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni.

     (5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della decisione 2005/648/CE.

     (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato della decisione n. 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

«ALLEGATO

 

     Distretto amministrativo di Blagoevgrad

     Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare

     Distretto amministrativo di Vraca

     Distretto amministrativo di Kardzhali»