Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 18/04/2006 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.P14 - Decisione 18 aprile 2006, n. 290.
Decisione n. 2006/290/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 19 aprile 2006, n. L 106).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma della
(2) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella
(3) L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Friuli-Venezia Giulia risulta conforme alle pertinenti condizioni della
(4) L’Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Molise risulta conforme alle pertinenti condizioni della
(5) La Slovacchia ha trasmesso alla Commissione una documentazione che dimostra la conformità alle pertinenti condizioni della
(6) In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica.
(7) In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovacchia l’intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
(8) Occorre pertanto modificare la
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Gli allegati I e III della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Gli allegati I e III della
1. Nell'allegato I il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 2
Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi
In Italia:
— Regione Abruzzo: provincia di Pescara
— Regione Friuli-Venezia Giulia
— Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio
— Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
— Regione Toscana: province di Grosseto e Prato
— Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.»
2. Nell'allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 1
Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
Codice ISO |
Stato membro |
BE |
Belgio |
CZ |
Repubblica ceca |
DK |
Danimarca |
DE |
Germania |
ES |
Spagna |
FR |
Francia |
IE |
Irlanda |
CY |
Cipro |
LU |
Lussemburgo |
NL |
Paesi Bassi |
AT |
Austria |
SI |
Slovenia |
SK |
Slovacchia |
FI |
Finlandia |
SE |
Svezia |
UK |
Regno Unito» |
3. Nell'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO 2
Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
In Italia:
— Regione Abruzzo: provincia di Pescara
— Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini
— Regione Friuli-Venezia Giulia
— Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti
— Regione Liguria: provincia di Imperia
— Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese
— Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro
— Regione Molise
— Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli
— Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena
— Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento
— Regione Umbria: province di Perugia e Terni
— Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.»