§ 1.5.P14 - Decisione 18 aprile 2006, n. 290.
Decisione n. 2006/290/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/04/2006
Numero:290


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.P14 - Decisione 18 aprile 2006, n. 290.

Decisione n. 2006/290/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 aprile 2006, n. L 106).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma della direttiva n. 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

      (2) Gli elenchi delle regioni degli Stati membri dichiarate indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione n. 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

      (3) L’Italia ha inoltrato alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Friuli-Venezia Giulia risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva n. 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

      (4) L’Italia ha inoltre trasmesso alla Commissione una documentazione in base alla quale la regione Molise risulta conforme alle pertinenti condizioni della direttiva n. 64/432/CEE, in modo che tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

      (5) La Slovacchia ha trasmesso alla Commissione una documentazione che dimostra la conformità alle pertinenti condizioni della direttiva n. 64/432/CEE, in modo che l’intero territorio della Slovacchia possa essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

      (6) In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Molise vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica.

      (7) In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Slovacchia l’intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

      (8) Occorre pertanto modificare la decisione n. 2003/467/CE.

      (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I e III della decisione n. 2003/467/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati I e III della decisione n. 2003/467/CE sono modificati nel modo seguente:

 

     1. Nell'allegato I il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

 

     In Italia:

     — Regione Abruzzo: provincia di Pescara

     — Regione Friuli-Venezia Giulia

     — Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio

     — Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

     — Regione Toscana: province di Grosseto e Prato

     — Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.»

 

     2. Nell'allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

 

     3. Nell'allegato III, il testo del capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

 

     In Italia:

     — Regione Abruzzo: provincia di Pescara

     — Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

     — Regione Friuli-Venezia Giulia

     — Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti

     — Regione Liguria: provincia di Imperia

     — Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

     — Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

     — Regione Molise

     — Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli

     — Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

     — Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento

     — Regione Umbria: province di Perugia e Terni

     — Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.»