§ 1.5.P06 - Decisione 6 aprile 2006, n. 273.
Decisione n. 2006/273/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/04/2006
Numero:273


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P06 - Decisione 6 aprile 2006, n. 273.

Decisione n. 2006/273/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 aprile 2006, n. L 99).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 19, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.

      (2) La decisione della Commissione n. 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

      (3) La Spagna ha informato la Commissione di non aver rilevato alcun virus nelle isole Baleari per più di due anni.

      (4) Di conseguenza tale zona geografica dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dalla Spagna, cancellata dalle zone elencate come soggette a restrizioni.

      (5) La decisione n. 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

      (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato I della decisione n. 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona C, la dicitura

     «Spagna

     Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)»

     è cancellata.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.