§ 1.5.P02 - Decisione 5 aprile 2006, n. 268.
Decisione n. 2006/268/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:05/04/2006
Numero:268


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.P02 - Decisione 5 aprile 2006, n. 268.

Decisione n. 2006/268/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 6 aprile 2006, n. L 98).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva n. 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.

      (2) La decisione n. 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

      (3) L’Italia ha informato la Commissione che non ha rilevato alcun virus nelle province di Livorno e Pisa dall’aprile 2005.

      (4) Di conseguenza tali province dovrebbero essere considerate esenti da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dall’Italia, cancellate dalle province italiane elencate tra le zone soggette a restrizione.

      (5) La decisione n. 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

      (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato I della decisione n. 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona B, voce Toscana, «Pisa» e «Livorno» sono cancellate.

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.