§ 1.5.O97 - Decisione 27 marzo 2006, n. 263.
Decisione n. 2006/263/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/03/2006
Numero:263


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O97 - Decisione 27 marzo 2006, n. 263.

Decisione n. 2006/263/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 aprile 2006, n. L 95).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva n. 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) La decisione n. 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria, è stata adottata in seguito all’individuazione di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l’importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie.

      (3) Il 23 gennaio 2006, la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Blagoevgrad in Bulgaria.

      (4) Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia, informazioni secondo le quali la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca e Blagoevgrad, è ancora soddisfacente, risulta appropriato limitare la sospensione delle importazioni a queste regioni, nonché prolungare il periodo di applicazione della decisione n. 2005/648/CE.

      (5) Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione n. 2005/648/CE.

      (6) Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente a inattivare tutti i possibili virus ivi presenti, è necessario specificare il trattamento richiesto per la carne di pollame nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione n. 2005/432/CE della Commissione.

      (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/648/CE è modificata come segue.

     1) All’articolo 5, la data del «23 agosto 2006» è sostituita da quella del «23 gennaio 2007».

     2) All’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «4. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione n. 2005/432/CE, cui va aggiunta la seguente dicitura:

     “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.

     5. Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione n. 2005/432/CE:

     “Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.»

     3) L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Distretto amministrativo di Blagoevgrad

     Distretto amministrativo di Vraca»