§ 1.5.O40 - Decisione 1 febbraio 2006, n. 64.
Decisione n. 2006/64/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/02/2006
Numero:64


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O40 - Decisione 1 febbraio 2006, n. 64.

Decisione n. 2006/64/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e in Portogallo (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 4 febbraio 2006, n. L 32).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva del Consiglio 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2000/75/CE fissa una serie di disposizioni per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, istituendo tra l’altro zone di protezione e sorveglianza e vietando l’uscita degli animali da tali zone.

      (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone, fissa le aree geografiche in cui per la febbre catarrale degli ovini gli Stati membri devono istituire zone di protezione e sorveglianza (zone soggette a restrizioni).

      (3) La Spagna e il Portogallo hanno informato la Commissione di aver individuato una circolazione di virus del sierotipo 4 in aree adiacenti alle zone soggette a restrizioni della zona E.

      (4) Tali zone soggette a restrizioni vanno pertanto estese, tenendo conto dei dati disponibili sull’ecologia del vettore e sullo sviluppo della sua attività stagionale.

      (5) La decisione 2005/393/CE va dunque modificata di conseguenza.

      (6) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato I della decisione n. 2005/393/CE, gli elenchi delle zone soggette a restrizioni della zona E, che si riferiscono alla Spagna e al Portogallo, sono sostituiti dagli elenchi seguenti:

     «Spagna

     — Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz, Toledo e Ciudad Real,

     — Provincia di Jaen (comarcas di Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santisteban del Puerto, Ubeda),

     — Provincia di Avila (comarcas di Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada),

     — Provincia di Salamanca (comarcas di Bejar, Ciudad Rodrigo e Sequeros),

     — Provincia di Madrid (comarcas di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias).»

     «Portogallo

     — Direzione regionale dell’agricoltura dell’Algarve: tutti i concelhos,

     — Direzione regionale dell’agricoltura dell’Alentejo: tutti i concelhos,

     — Direzione regionale dell’agricoltura di Ribatejo e Oeste: concelhos di Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes e Sardoal,

     — Direzione regionale dell’agricoltura di Beira Interior: concelhos of Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão and Mação.»

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 7 febbraio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.