§ 1.5.O21 - Decisione 11 gennaio 2006, n. 11.
Decisione n. 2006/11/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/758/CE che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/01/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.O21 - Decisione 11 gennaio 2006, n. 11.

Decisione n. 2006/11/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/758/CE che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 12 gennaio 2006, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e degli altri volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di carne di pollame.

      (2) La Croazia ha notificato alla Commissione l’individuazione del ceppo asiatico del virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, in un caso clinico in una specie selvatica. È stata pertanto adottata la decisione 2005/749/CE della Commissione, successivamente sostituita dalla decisione 2005/758/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che reca alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia e abroga la decisione 2005/749/CE.

      (3) La Croazia ha preso rigorosi provvedimenti di controllo della malattia e ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della stessa, tali da giustificare la decisione di limitare la sospensione delle importazioni alla parte del territorio della Croazia colpita dalla malattia.

      (4) Occorre pertanto modificare la decisione 2005/758/CE.

      (5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/758/CE è così modificata:

     1) all'articolo 1, paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

     «Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dalla parte del territorio della Croazia di cui all’allegato:»;

     2) viene aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     Parte del territorio della Croazia di cui all’articolo 1, paragrafo 1

 

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

HR

Croazia

Le contee croate di:

— Viroviticko-Podravska

— Osjecko-Baranjska»