§ 1.5.O16 - Regolamento 6 gennaio 2006, n. 18.
Regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/01/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.5.O16 - Regolamento 6 gennaio 2006, n. 18.

Regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 7 gennaio 2006, n. L 4).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni.

     (2) Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005, ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

     (3) Da informazioni fornite dalla Bielorussia, dal Messico, dalla Romania e da Trinidad e Tobago, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (4) Poiché Guam fa parte del territorio degli Stati Uniti è bene citarla specificamente come parte degli Stati Uniti d’America al fine di evitare confusioni.

     (5) A fini di chiarezza occorre sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

     (6) Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

     (7) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

 

     PARTE A

 

     IE — Irlanda

     MT — Malta

     SE — Svezia

     UK — Regno Unito

 

     PARTE B

 

     Sezione 1

     a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer

     b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla

     c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione

     d) GI — Gibilterra

     e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e Madera

     f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

     Sezione 2

     AD — Andorra

     CH — Svizzera

     IS — Islanda

     LI — Liechtenstein

     MC — Monaco

     NO — Norvegia

     SM — San Marino

     VA — Città del Vaticano

 

     PARTE C

 

     AC — Isola Ascension

     AE — Emirati arabi uniti

     AG — Antigua e Barbuda

     AN — Antille olandesi

     AR — Argentina

     AU — Australia

     AW — Aruba

     BB — Barbados

     BH — Bahrein

     BL — Bielorussia

     BM — Bermuda

     CA — Canada

     CL — Cile

     FJ — Figi

     FK — Isole Falkland

     HK — Hong Kong

     HR — Croazia

     JM — Giamaica

     JP — Giappone

     KN — Saint Kitts e Nevis

     KY — Isole Cayman

     MS — Montserrat

     MU — Maurizio

     MX — Messico

     NC — Nuova Caledonia

     NZ — Nuova Zelanda

     PF — Polinesia francese

     PM — Saint-Pierre e Miquelon

     RO — Romania

     RU — Federazione russa

     SG — Singapore

     SH — Sant’Elena

     TT — Trinidad e Tobago

     TW — Taiwan

     US — Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

     VC — Saint Vincent e Grenadine

     VU — Vanuatu

     WF — Wallis e Futuna

     YT — Mayotte»