§ 1.5.N80 - Decisione 25 novembre 2005, n. 840.
Decisione n. 2005/840/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:25/11/2005
Numero:840

§ 1.5.N80 - Decisione 25 novembre 2005, n. 840.

Decisione n. 2005/840/CE della Commissione che modifica la decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure demergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda lEgitto

(G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro lintroduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare larticolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo la decisione 2004/4/CE della Commissione, i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dellEgitto non devono in generale essere introdotti nella Comunità. Tuttavia, per la stagione dimportazione 2004/2005, è permesso lingresso nella Comunità dei tuberi che provengono da «zone indenni» e soddisfano condizioni specifiche.

      (2) Durante la stagione dimportazione 2004/2005, è stata verificata la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con conseguente divieto di esportazione delle patate egiziane verso la Comunità a partire dal 6 aprile 2005.

      (3) LEgitto ha redatto una relazione sulle cause di tale presenza in cui si sottolinea la necessità di adottare provvedimenti più rigorosi verso produttori, ispettori, esportatori e centri di condizionamento che non ottemperano alle norme riguardo alle esportazioni di patate destinate alla Comunità. LEgitto ha già preso alcuni di tali provvedimenti.

      (4) È opportuno fissare a livello comunitario prescrizioni che garantiscano lefficacia delle ispezioni e dei controlli sulle patate effettuati in Egitto nei centri di condizionamento e al porto di spedizione prima dellesportazione verso la Comunità.

      (5) Alla luce delle informazioni fornite dallEgitto, la Commissione ritiene che non esista alcun rischio di diffondere lo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith con lingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. da regioni egiziane indenni dal parassita, se sono soddisfatte alcune condizioni.

      (6) Per la stagione dimportazione 2005/2006 e soddisfacendo alcune condizioni, lingresso nella Comunità di tuberi di Solanum tuberosum L. originari da regioni egiziane indenni dal parassita vanno dunque permesse.

      (7) La decisione 2004/4/CE va dunque modificata di conseguenza.

      (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2004/4/CE è modificata come segue:

     1) larticolo 2 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

     b) al paragrafo 2, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

     2) allarticolo 3, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

     3) allarticolo 4, «30 agosto 2005» è sostituito da «30 agosto 2006»;

     4) allarticolo 7, «30 settembre 2005» è sostituito da «30 settembre 2006»;

     5) lallegato è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, lettera b), punto iii), «2004/2005» è sostituito da «2005/2006»;

     b) al paragrafo 1, lettera b), punto iii), secondo trattino, «1° gennaio 2005» è sostituito da «1° gennaio 2006»;

     c) al paragrafo 1, lettera b), punto iii), va aggiunto il seguente terzo trattino:

     «ufficialmente controllate dal momento del loro arrivo al centro di condizionamento fino al loro imballaggio sigillato ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto x).»;

     d) al paragrafo 1, lettera b), il punto v) è sostituito da quanto segue:

     «v) ufficialmente ispezionate al porto di spedizione, immediatamente prima dellesportazione verso la Comunità, su un campione di 400 tuberi originari da ogni zona indenne dal parassita prelevato da almeno dieci sacchi per zona indenne;»;

     e) al paragrafo 1, lettera b), punto xii), «1° gennaio 2005» è sostituito da «1° gennaio 2006»;

     f) al paragrafo 5, secondo comma, «2004/2005» è sostituito da «2005/2006».

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.