§ 1.5.N67 - Direttiva 11 novembre 2005, n. 77.
Direttiva n. 2005/77/CE della Commissione recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/11/2005
Numero:77


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.N67 - Direttiva 11 novembre 2005, n. 77.

Direttiva n. 2005/77/CE della Commissione recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

(G.U.U.E. 12 novembre 2005, n. L 296).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, lettera d),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2000/29/CE prevede certe misure contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Inoltre, essa prevede l’utilizzo di passaporti delle piante, recanti la prova che i vegetali o i prodotti vegetali hanno superato i controlli comunitari.

      (2) I passaporti delle piante sono attualmente richiesti quando si vogliano effettuare spostamenti non locali all’interno della Comunità di semi certificati di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.

      (3) Per migliorare la protezione fitosanitaria dei semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., la condizione secondo cui i semi devono essere accompagnati da un passaporto delle piante quando vengono spostati non localmente all’interno della Comunità dovrebbe essere applicata a tutti i semi di tali specie.

      (4) L’allegato V alla direttiva 2000/29/CE deve dunque essere modificato di conseguenza.

      (5) I provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della direttiva n. 2000/29/CE, il testo dell’ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

     «— semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Essi applicano tali disposizioni dal 1o maggio 2006.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.