Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 11/11/2005 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.N67 - Direttiva 11 novembre 2005, n. 77.
Direttiva n. 2005/77/CE della Commissione recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
(G.U.U.E. 12 novembre 2005, n. L 296).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) I passaporti delle piante sono attualmente richiesti quando si vogliano effettuare spostamenti non locali all’interno della Comunità di semi certificati di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.
(3) Per migliorare la protezione fitosanitaria dei semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., la condizione secondo cui i semi devono essere accompagnati da un passaporto delle piante quando vengono spostati non localmente all’interno della Comunità dovrebbe essere applicata a tutti i semi di tali specie.
(4) L’allegato V alla
(5) I provvedimenti previsti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della
«— semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L.»
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni dal 1o maggio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.