§ 1.5.N51 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 760.
Decisione n. 2005/760/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/10/2005
Numero:760


Sommario
Art. 1.     
Art. 2. 
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7.     


§ 1.5.N51 - Decisione 27 ottobre 2005, n. 760.

Decisione n. 2005/760/CE della Commissione recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 28 ottobre 2005, n. L 285).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa essere introdotto attraverso gli scambi internazionali di volatili vivi diversi dal pollame.

      (2) L'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati posti in quarantena in uno Stato membro; risulta pertanto opportuno sospendere le importazioni di tali volatili da determinate zone a rischio e utilizzare, ai fini della definizione delle zone, un riferimento alle commissioni regionali dell'UIE.

      (3) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, prevede organismi, istituti e centri riconosciuti, nonché un modello di certificato sanitario che deve accompagnare gli animali o i loro gameti nel trasporto tra tali strutture riconosciute nei diversi Stati membri. Le informazioni prescritte per gli scambi potrebbero essere utilizzate anche ai fini delle importazioni.

      (4) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame, stabilisce che gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). I paesi che appartengono alle commissioni regionali dell'UIE elencate nell'allegato della presente decisione sono membri dell'UIE e di conseguenza, a norma della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri sono tenuti ad accettare le importazioni dei volatili diversi dal pollame provenienti da tali paesi.

      (5) All'atto dell'ammissione nella struttura di quarantena gli Stati membri dovrebbero accertare, sulla base di un certificato, se il volatile in questione sia autoctono oppure sia nato e sia stato allevato oppure sia stato catturato nel paese esportatore.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. Gli Stati membri sospendono, dai paesi terzi o da parti dei medesimi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'allegato, le importazioni di:

     a) volatili vivi diversi dal pollame, secondo la definizione di cui all'articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE;

     b) prodotti ottenuti dalle specie di cui alla lettera a).

     2. La sospensione prevista dal paragrafo 1 non si applica ai volatili certificati da un paese terzo, conformemente alla decisione 2000/666/CE, anteriormente alla data di pubblicazione della presente decisione.

 

          Art. 2. [1]

     1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a enti, istituti e centri riconosciuti dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione ai sensi della direttiva n. 92/65/CEE.

     2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

     a) uova da cova delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché tali uova siano destinate:

     i) a enti, istituti e centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, o

     ii) a incubatoi specifici riconosciuti dall’autorità competente, in cui non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e in cui le uova siano poste solo dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio;

     b) campioni raccolti da qualsiasi specie di volatile, confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle competenti autorità del paese di spedizione compreso nell’elenco dell’allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio;

     c) prodotti derivati da specie che soddisfano le condizioni di cui al capitolo II, lettera C; capitolo III, lettera C; capitolo IV, lettera B; capitolo VI, lettera C e capitolo X, lettera B dell’allegato VII e al capitolo II, lettera C; capitolo III, paragrafo II, lettera B; capitolo VII, lettera A, numero 1), punto a); capitolo VII, lettera B, numero 5) e capitolo X dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;

     d) prodotti derivati da specie che, secondo le norme comunitarie, non sono soggette a particolari condizioni zoosanitarie né a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria, compresi i prodotti di cui al capitolo III, numero III, dell’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, se si tratta di guano mineralizzato di uccelli proveniente da paesi che, negli ultimi 12 mesi non hanno dichiarato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata da virus influenzale A, sottotipo H5N1.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) i volatili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano accompagnati dal certificato veterinario previsto dall'allegato A della decisione n. 2000/666/CE;

     b) le uova da cova di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), siano accompagnate da un certificato veterinario contenente almeno le informazioni prescritte dal certificato di cui all'allegato E, parte 3, della direttiva 92/65/CEE.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati veterinari che accompagnano le spedizioni degli animali e dei prodotti di cui al paragrafo 1 rechino la seguente dicitura:

     «Volatili vivi o uova da cova conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 della decisione 2005/760/CE.».

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni dei volatili di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), importate conformemente alla presente decisione siano accompagnate da un certificato attestante che i volatili in questione sono autoctoni oppure sono nati e sono stati allevati oppure sono stati catturati nel paese terzo esportatore.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 6. [2]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Paesi terzi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1 per:

     — l'Africa

     — le Americhe

     — l'Asia, l'Estremo Oriente e l'Oceania

     — l'Europa

     — il Medio Oriente.

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 2 della decisione n. 2005/862/CE.

[2] Articolo già modificato dall’art. 2 della decisione n. 2005/862/CE, dall’art. 2 della decisione n. 2006/79/CE e dall’art. 5 della decisione n. 2006/405/CE e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della decisione n. 2006/522/CE.