§ 1.5.N43 - Decisione 21 ottobre 2005, n. 745.
Decisione n. 2005/745/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/10/2005
Numero:745


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.N43 - Decisione 21 ottobre 2005, n. 745.

Decisione n. 2005/745/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 ottobre 2005, n. L 279).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

      (1) L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

      (2) L’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, è stata recentemente confermata in paesi terzi vicini alla Comunità. Gli indizi raccolti e i dati di epidemiologia molecolare lasciano legittimamente supporre che il virus dell’influenza aviaria si sia diffuso attraverso gli uccelli migratori.

      (3) Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2005/732/CE, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l’attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi.

      (4) Per ridurre il rischio che l’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio.

      (5) In base a tale decisione, gli Stati membri individuano le aziende in cui sono tenuti pollame e altri volatili in cattività che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerati particolarmente esposti al virus dell’influenza aviaria A, sottotipo H5N1, diffuso attraverso gli uccelli selvatici.

      (6) Con l’avvicinarsi della nuova stagione migratoria dei volatili selvatici nella Comunità e le notizie di nuovi focolai di influenza aviaria in paesi terzi vicini alla Comunità, è opportuno rafforzare e, se del caso, integrare le misure comunitarie già in vigore in conformità della decisione 2005/734/CE, al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia.

      (7) La decisione 2005/734/CE va quindi modificata di conseguenza.

      (8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione entro il 5 novembre 2005 le misure adottate ai fini di un’efficace attuazione della presente decisione.

      (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2005/734/CE è così modificata:

     1) È inserito il seguente articolo 2 bis:

     «Articolo 2 bis. Misure integrative di riduzione del rischio

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, nelle aree del loro territorio identificate come particolarmente a rischio di introduzione dell’influenza aviaria, siano rispettate le condizioni seguenti, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 1:

     a) è proibito con effetto immediato l’allevamento di pollame all’aria aperta; l’autorità competente può autorizzare l’allevamento di pollame all’aria aperta purché gli animali siano alimentati e abbeverati al chiuso, o sotto una copertura che scoraggi in modo sufficiente la sosta di volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l’acqua destinati al pollame;

     b) i serbatoi d’acqua all’aperto necessari per motivi di benessere degli animali nel caso di alcuni tipi di pollame devono essere protetti in modo sufficiente dall’accesso di uccelli acquatici selvatici;

     c) il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l’acqua non sia stata trattata in modo da garantire l’inattivazione di eventuali virus;

     d) è proibito l’uso di animali degli ordini Anseriformes e Charadriiformes come richiami da caccia; tali animali possono essere usati come richiami sotto la severa vigilanza dell’autorità competente per attrarre volatili selvatici a fini di campionamento nel quadro del programma di sorveglianza di cui alla decisione 2005/732/CE.

     2. Gli Stati membri vietano di raccogliere pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali; l’autorità competente può autorizzare la raccolta di pollame e altri volatili in cattività in tali strutture previa valutazione di rischio con esito favorevole».

     2) La data del «31 gennaio 2006» di cui all’articolo 4 è sostituita dalla data del «1° dicembre 2005».

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.