§ 1.5.N35 - Decisione 19 ottobre 2005, n. 733.
Decisione n. 2005/733/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/10/2005
Numero:733


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6. 
Art. 7.     


§ 1.5.N35 - Decisione 19 ottobre 2005, n. 733.

Decisione n. 2005/733/CE della Commissione recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia e che abroga la decisione 2005/705/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 20 ottobre 2005, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, in particolare l’articolo 18, paragrafi 1 e 6,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 9 ottobre 2005 la Turchia ha notificato alla Commissione un focolaio d’influenza aviaria in un allevamento avicolo situato nella parte occidentale dell’Anatolia. Per ridurre il rischio d’introduzione della malattia nella Comunità si è adottata la decisione 2005/705/CE della Commissione, del 10 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Turchia  quale misura immediata per sospendere le importazioni dalla Turchia di volatili diversi dal pollame e di piume non trattate.

      (2) La Turchia è inclusa nell’elenco riportato nell’allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l’importazione di carni di pollame fresche. La decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio fa riferimento all’elenco summenzionato.

      (3) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l’importazione di volatili diversi dal pollame stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l’importazione di volatili dai paesi terzi che figurano come membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). La Turchia è membro dell’UIE e quindi gli Stati membri, in forza di detta decisione, sono tenuti ad accettare le importazioni dalla Turchia di volatili diversi dal pollame.

      (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, è autorizzata l’importazione di una serie di sottoprodotti di origine animale, come la gelatina per uso tecnico, materiali per uso farmaceutico e altri, originari della Turchia, poiché tali prodotti sono considerati sicuri a causa delle condizioni specifiche di produzione, trattamento e utilizzazione che disattivano in modo efficace gli eventuali agenti patogeni o prevengono il contatto con animali ad essi sensibili.

      (5) Conformemente alla decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE è autorizzata l’importazione dalla Turchia dei prodotti che hanno subito un trattamento termico atto ad assicurare che una temperatura minima di 70 °C sia raggiunta in tutta la massa del prodotto.

      (6) Le autorità turche hanno fatto pervenire alla Commissione ulteriori informazioni sull’andamento della malattia le quali giustificano una sospensione totale di tutte le importazioni di pollame vivo nonché di volatili e loro prodotti; nel contempo tali informazioni consentono ora di fissare le condizioni alle quali si possono importare prodotti di origine avicola sicuri.

      (7) Tenendo però conto dei rischi costituiti da tali prodotti, l’importazione di certi sottoprodotti di origine animale, tra cui le piume trattate e parti di piume, trofei di caccia trattati e prodotti a base di carni di pollame che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C possono continuare ad essere autorizzati poiché detto trattamento disattiva l’agente patogeno specifico.

      (8) È inoltre opportuno continuare a consentire le importazioni di ovoprodotti pastorizzati destinati al consumo umano conformi ai criteri microbiologici fissati nella decisione 97/38/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l’importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano.

      (9) Si dovrebbero inoltre continuare ad autorizzare certi prodotti derivati da pollame macellato prima del 1o settembre 2005 in considerazione del periodo d’incubazione della malattia.

      (10) Si dovrebbero inoltre autorizzare i campioni raccolti da qualsiasi tipo di volatile che siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente sotto la responsabilità dell’autorità competente turca a un laboratorio approvato in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio, compresi i test eseguiti conformemente al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

      (11) La decisione 2005/705/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

      (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Turchia di:

     1) pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna d’allevamento e selvatica e volatili vivi diversi dal pollame quale definito all’articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi i volatili che accompagnano il proprietario (volatili da compagnia); e

     2) prodotti derivati dalle specie avicole di cui al paragrafo 1.

 

          Art. 2.

     1. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei seguenti prodotti:

     a) prodotti a base di carne consistenti di o contenente carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna di allevamento e selvatica, allorché la carne di tali specie ha subito uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE;

     b) piume e parti di piume che, in seguito al trattamento di cui all’allegato I, punto 55, del regolamento (CE) n. 1774/2002, non sono più considerate non trasformate;

     c) campioni raccolti da qualsiasi altro tipo di volatile che siano confezionati in modo sicuro e inviati direttamente sotto la responsabilità delle autorità competenti turche a un laboratorio approvato in uno Stato membro per diagnosi di laboratorio.

     2. In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti che soddisfano le condizioni di cui all’allegato VII, capitolo II, parte C, capitolo III, parte C, capitolo IV, parte B, capitolo VI, parte C, e del capitolo X, parte B, nonché dell’allegato VIII, capitolo II, parte C, capitolo VII, parte B, punto 5, e capitolo X, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

     3. In deroga al divieto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovoprodotti pastorizzati destinati al consumo umano conformemente a quanto stabilito nella decisione 97/38/CE.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché le partite di piume trattate o parti di piume trattate importate dal territorio della Turchia siano accompagnate da un documento commerciale da cui risulti che hanno subito il trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

     2. Il paragrafo 1 non si applica alle piume decorative trasformate, alle piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché nei certificati veterinari o nei documenti commerciali che accompagnano le partite di prodotti di cui all’articolo 2 sia inclusa la seguente dichiarazione:

     «Prodotto di origine avicola conforme all’articolo 2 della decisione 2005/733/CE della Commissione».

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

          Art. 5.

     La decisione n. 2005/705/CE è abrogata.

 

          Art. 6. [1]

     La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Articolo già modificato dall’art. 2 della decisione n. 2006/321/CE e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della decisione n. 2006/521/CE.