§ 1.5.M79 - Decisione 29 aprile 2004, n. 430.
Decisione n. 2004/430/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2004
Numero:430


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.M79 - Decisione 29 aprile 2004, n. 430. [1]

Decisione n. 2004/430/CE della Commissione recante modifica della decisione 2003/828/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini relativamente a Cipro e Malta. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 154).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d),

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali all'interno di e in provenienza da tali zone.

      (2) Riguardo a Cipro e Malta, si stanno raccogliendo dati epidemiologici che consentano di trarre conclusioni definitive sulla situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nei summenzionati nuovi Stati membri. In attesa di tali conclusioni è necessario classificare temporaneamente Cipro e Malta nel quadro della decisione 2003/828/CE.

      (3) A tal fine, tenuto conto che la febbre catarrale degli ovini è una malattia propagata da vettori, è opportuno considerare la situazione dei territori degli Stati membri già figuranti nell'allegato I della decisione 2003/828/CE che, dal un punto di vista geografico ed epidemiologico, sono i più prossimi a Cipro e Malta.

      (4) Pertanto, la situazione di Malta potrebbe essere temporaneamente considerata paragonabile a quella della Sicilia meridionale e la situazione di Cipro paragonabile a quella del Dodecaneso. Tuttavia, a norma dell'articolo 42 dell'atto di adesione, occorre riesaminare tale regime transitorio entro tre anni dalla data di adesione di Cipro e Malta.

      (5) Di conseguenza, le disposizioni transitorie applicabili ai movimenti di animali vivi di specie sensibili all'interno di e in provenienza da Cipro e Malta siano identiche a quelle applicabili ai movimenti degli animali in questione nel Dodecaneso e nella Sicilia meridionale e in provenienza da tali zone.

      (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/828/CE.

      (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 2003/828/CE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     «ALLEGATO I

     (Zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

 

Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Italia

Sicilia

Ragusa, Enna

Molise

Isernia, Campobasso

Abruzzo

Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

Lazio

Frosinone, Latina

Campania

tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1

Basilicata

Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Italia

Sicilia

Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani

Calabria

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Basilicata

Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

Puglia

Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi

Campania

Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

 

     Malta (1)

 

(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dellesame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.

 

Zona B (sierotipo 2)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Italia

Lazio

Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevecchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)

Toscana

Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno

Umbria

Terni

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Italia

Abruzzo

L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona

Lazio

Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcetelli, Micigliano, Morro Reatino, Nespolo, Paganico, Pescorocchiano, Putrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)

Umbria

Perugia

Marche

Ascoli Piceno, Macerata

 

Zona C (sierotipi 2 e 4)

 

     Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Francia:

     Corse du sud, Haute Corse

 

     Spagna:

     Islas Baleares

 

     Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

 

     Italia:

     Sardegna Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

 

Zona D

 

     Grecia

     L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E

 

Zona E

 

     Grecia

     Le circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo

 

     Cipro (1)»

 

(1) Regime zoosanitario transitorio per Cipro e Malta, in attesa dellesame dei dati epidemiologici; da riesaminare al più tardi il 1° maggio 2007.

 


[1] Decisione così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2004, n. L 189.