§ 1.5.M27 – Decisione 9 giugno 2005, n. 434.
Decisione n. 2005/434/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/06/2005
Numero:434


Sommario
Art. 1.  Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE.
Art. 2.  Applicabilità.
Art. 3.  Destinatari.


§ 1.5.M27 – Decisione 9 giugno 2005, n. 434.

Decisione n. 2005/434/CE della Commissione che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali a partire dalle zone soggette a restrizioni. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 14 giugno 2005, n. L 151).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2000/75/CE fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali da tali zone.

     (2) La decisione 2005/393/CE (2) della Commissione stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. Tale decisione fissa inoltre le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE per alcuni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni («divieto di uscita»).

     (3) Quando un gregge è sottoposto a un programma di vaccinazione la circolazione del virus è ridotta a un livello tale che gli spostamenti di animali giovani dalla zona soggetta a restrizioni verso aziende situate all’esterno, in cui i vettori sono sotto controllo, andrebbero considerati un rischio accettabile.

     (4) Il 14 marzo 2005 un gruppo di lavoro della Commissione sul codice sanitario dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) relativo agli animali terrestri ha pubblicato una relazione su diversi aspetti delle norme che andrebbero applicate ai movimenti di animali nel caso di febbre catarrale degli ovini.

     (5) In base alle conclusioni del gruppo di lavoro, una viremia superiore a 60 giorni non andrebbe considerata un rischio significativo per i movimenti di animali vivi, pertanto gli animali che per più di 60 giorni non sono stati esposti all’attacco di vettori andrebbero ritenuti sicuri.

     (6) Il gruppo di lavoro ha inoltre concluso che il periodo massimo di sieroconversione dopo l’infezione è di 28 giorni, pertanto un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco di vettori per un periodo superiore a 28 giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova sierologica con esito negativo.

     (7) Il gruppo di lavoro ha infine concluso che, poiché la prova virologica è sempre positiva sette giorni dopo l’infezione, un animale risulta sicuro se non è stato esposto all’attacco dei vettori per più di sette giorni e se dopo tale periodo è stato sottoposto a una prova virologica con esito negativo.

     (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/393/CE.

     (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Modifiche apportate alla direttiva 2005/393/CE.

     La decisione 2005/393/CE è modificata come segue:

     1) All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. L’autorità competente concede una deroga al divieto di uscita per i movimenti interni di cui al paragrafo 1 se:

     a) gli animali provengono da un gregge vaccinato conformemente a un programma adottato dall’autorità competente; nonché

     b) gli animali:

     i) alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono essere presenti in una zona d’origine epidemiologicamente rilevante, oppure

     ii) alla data dello spostamento hanno un’età inferiore a due mesi e sono destinati all’ingrasso in un’azienda che deve garantire la protezione dall’attacco di vettori ed essere registrata dall’autorità competente ai fini dell’ingrasso.»

     2) Nell’allegato II la sezione A è sostituita dalla seguente:

     «A. Gli animali vivi sono stati protetti dagli attacchi di Culicoïdes:

     1) per un periodo minimo di sessanta giorni prima della data dello spostamento, oppure

     2) per un periodo minimo di ventotto giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a prove sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) o la prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID), effettuate su campioni prelevati almeno ventotto giorni prima della data d’inizio del periodo di protezione dall’attacco dei vettori, oppure

     3) per un periodo minimo di sette giorni prima della data dello spostamento e in tale periodo sono stati sottoposti con esito negativo a una prova di isolamento del virus della febbre catarrale degli ovini o a una prova di reazione a catena della polimerasi, effettuate su campioni di sangue prelevati almeno sette giorni dopo la data d’inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori,

     nonché

     4) durante il trasporto verso il luogo di carico.»

 

     Art. 2. Applicabilità.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 4 luglio 2005.

 

     Art. 3. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.