§ 1.5.L85 – Decisione 9 marzo 2005, n. 217.
Decisione n. 2005/217/CE della Commissione che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/03/2005
Numero:217


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 1.5.L85 – Decisione 9 marzo 2005, n. 217. [1]

Decisione n. 2005/217/CE della Commissione che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (2), dispone che gli Stati membri possano importare solo embrioni di animali domestici della specie bovina originari dei paesi terzi elencati nell'allegato di tale decisione.

     (2) La decisione 89/556/CEE dispone la redazione di un elenco dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni autorizzati a prelevare, trattare o immagazzinare nei paesi terzi embrioni di bovini destinati alla Comunità. La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità (3), definisce tale elenco.

     (3) La decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi (4), dispone che gli Stati membri autorizzino solo l'importazione degli embrioni di bovini conformi alle condizioni definite nei certificati di polizia sanitaria di cui negli allegati della decisione citata. Detti allegati contengono inoltre gli elenchi dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare i certificati veterinari che figurano in tale decisione.

     (4) A norma della direttiva 89/556/CEE, gli embrioni di bovini vengono spediti da uno Stato membro ad un altro soltanto se sono stati ottenuti mediante inseminazione artificiale o fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto dall'autorità competente ai fini della raccolta, del trattamento e della conservazione dello sperma, o con sperma importato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (5).

     (5) In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni, il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante la raccolta e il trasferimento. Nell'interesse della salute degli animali, occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione.

     (6) Le disposizioni comunitarie relative all'importazione di embrioni di bovini non dovrebbero essere meno rigorose di quelle applicate al commercio intracomunitario di embrioni di bovini, segnatamente per quanto riguarda lo sperma utilizzato a fini di fecondazione. In seguito all'applicazione di nuove disposizioni più rigorose, stabilite dalla decisione 92/471/CEE, quale modificata dalla decisione 2004/786/CE, sono emersi problemi commerciali.

     (7) A causa di tali problemi, importatori ed esportatori hanno chiesto un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni più rigorose in merito allo sperma di bovini utilizzato per fecondare ovociti ai fini dell'esportazione di embrioni nella Comunità. È pertanto opportuno consentire per un periodo limitato e a determinate condizioni l'importazione di embrioni di bovini prelevati o prodotti secondo le condizioni di cui nell'allegato III della presente decisione.

     (8) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sostituendole con la presente decisione.

     (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Gli Stati membri importano unicamente embrioni di animali domestici della specie bovina (in seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi di cui nell'allegato I della presente decisione dai gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della decisione 92/452/CEE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni conformi alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario di cui nell'allegato II.

 

     Art. 3.

     In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I e conformi:

     a) alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario che figura nell'allegato III; nonché

     b) alle condizioni seguenti:

     i) gli embrioni sono stati prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006;

     ii) gli embrioni vengono utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;

     iii) gli embrioni non sono destinati a scambi intracomunitari.

 

     Art. 4.

     Le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sono abrogate.

 

     Art. 5.

     La presente decisione si applica a partire dal 5 aprile 2005.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

 

 

 

 

Codice ISO 

Paese 

Certificato veterinario applicabile 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AR  

Argentina  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

AU  

Australia  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

Le garanzie complementari di cui al punto 11.5.2 del certificato nell'allegato II o III sono obbligatorie.  

CA  

Canada  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

CH  

Svizzera [**]  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

HR  

Croazia  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

IL  

Israele  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

MK  

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia [*]  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

NZ  

Nuova Zelanda  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

RO  

Romania  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

US  

Stati Uniti d'America  

ALLEGATO II  

ALLEGATO III [***]  

 

 

[*] Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.  

[**] Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

[***] Applicabile sino alla data di cui all'articolo 4 della decisione 2005/217/CE.  

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della decisione 4 gennaio 2006, n. 138.