Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/03/2005 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 1.5.L85 – Decisione 9 marzo 2005, n. 217. [1]
Decisione n. 2005/217/CE della Commissione che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 69).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) La
(3) La
(4) A norma della
(5) In base alla valutazione della Società internazionale per il trasferimento degli embrioni, il rischio di trasmissione di alcune malattie contagiose attraverso gli embrioni è trascurabile, a condizione che gli embrioni vengano manipolati adeguatamente durante la raccolta e il trasferimento. Nell'interesse della salute degli animali, occorre tuttavia prendere opportuni provvedimenti di salvaguardia a monte per lo sperma utilizzato a fini di fecondazione.
(6) Le disposizioni comunitarie relative all'importazione di embrioni di bovini non dovrebbero essere meno rigorose di quelle applicate al commercio intracomunitario di embrioni di bovini, segnatamente per quanto riguarda lo sperma utilizzato a fini di fecondazione. In seguito all'applicazione di nuove disposizioni più rigorose, stabilite dalla
(7) A causa di tali problemi, importatori ed esportatori hanno chiesto un periodo di transizione per adeguarsi alle nuove disposizioni più rigorose in merito allo sperma di bovini utilizzato per fecondare ovociti ai fini dell'esportazione di embrioni nella Comunità. È pertanto opportuno consentire per un periodo limitato e a determinate condizioni l'importazione di embrioni di bovini prelevati o prodotti secondo le condizioni di cui nell'allegato III della presente decisione.
(8) Per motivi di chiarezza della normativa comunitaria è opportuno abrogare le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sostituendole con la presente decisione.
(9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1.
Gli Stati membri importano unicamente embrioni di animali domestici della specie bovina (in seguito «embrioni») prelevati o prodotti nei paesi terzi di cui nell'allegato I della presente decisione dai gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della
Art. 2.
Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni conformi alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario di cui nell'allegato II.
Art. 3.
In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano, sino al 31 dicembre 2006, l'importazione di embrioni provenienti dai paesi terzi elencati nell'allegato I e conformi:
a) alle garanzie complementari stabilite nel modello di certificato veterinario che figura nell'allegato III; nonché
b) alle condizioni seguenti:
i) gli embrioni sono stati prelevati o prodotti prima del 1° gennaio 2006;
ii) gli embrioni vengono utilizzati solo per essere impiantati in femmine di bovini situate nello Stato membro di destinazione indicato nel certificato veterinario;
iii) gli embrioni non sono destinati a scambi intracomunitari.
Art. 4.
Le decisioni 91/270/CEE e 92/471/CEE sono abrogate.
Art. 5.
La presente decisione si applica a partire dal 5 aprile 2005.
Art. 6.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
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Codice ISO |
Paese |
Certificato veterinario applicabile |
Osservazioni |
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AR |
Argentina |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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AU |
Australia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
Le garanzie complementari di cui al punto 11.5.2 del certificato nell'allegato II o III sono obbligatorie. |
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CA |
Canada |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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CH |
Svizzera [**] |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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HR |
Croazia |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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IL |
Israele |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia [*] |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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NZ |
Nuova Zelanda |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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RO |
Romania |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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US |
Stati Uniti d'America |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III [***] |
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[*] Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.
[**] Fatti salvi specifici requisiti di certificazione contemplati da eventuali pertinenti accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
[***] Applicabile sino alla data di cui all'articolo 4 della
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
(Omissis)
[1] Decisione abrogata dall’art. 5 della