§ 1.5.L68 – Direttiva 2 marzo 2005, n. 18.
Direttiva n. 2005/18/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/03/2005
Numero:18


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.L68 – Direttiva 2 marzo 2005, n. 18.

Direttiva n. 2005/18/CE della Commissione che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

(G.U.U.E. 3 marzo 2005, n. L 57).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

     viste le richieste presentate da Danimarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Regno Unito, Repubblica ceca e Svezia,

     considerando quanto segue:

     (1) Da informazioni fornite da Danimarca, Grecia (per quanto concerne Creta e Lesbo), Irlanda, Regno Unito (comprese le Isole del Canale e l’Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia, risulta che sul territorio di questi paesi la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. non è presente. Di conseguenza, questi paesi devono essere riconosciuti come zone protette indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

     (2) Da informazioni basate su indagini aggiornate fornite dalla Danimarca, risulta che questo paese non deve più essere riconosciuto come zona protetta contro il virus del giallume della barbabietola, poiché quest’organismo nocivo vi è ora diffuso.

     (3) Da informazioni basate su indagini aggiornate fornite dall’Estonia, risulta che l’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. non è presente sul suo territorio. Quindi l’Estonia deve essere riconosciuta provvisoriamente come zona protetta contro questo organismo.

     (4) Da informazioni basate su indagini aggiornate fornite dal Regno Unito sulla presenza di Dendroctonus micans Kugelan, risulta che quest’organismo nocivo è diffuso in alcune regioni del Regni Unito, ma non in Irlanda del Nord e nelle isole di Man e Jersey. La zona protetta deve quindi essere modificata e limitata all’Irlanda del Nord e alle isole di Man e Jersey.

     (5) Da informazioni basate su indagini aggiornate fornite dall’Italia e da informazioni supplementari raccolte dall’Ufficio alimentare e veterinario nel corso di una missione in Italia nel maggio 2004, risulta che il Citrus tristeza virus (CTV) è ora diffuso nel paese. Quindi l’Italia non deve più essere riconosciuta come zona protetta contro quest’organismo nocivo.

     (6) Da informazioni fornite dalla Svezia, risulta che devono essere corretti tipograficamente alcuni nomi di aree in Svezia riconosciute come zone protette contro la Leptinotarsa decemlineata Say.

     (7) È necessario dunque modificare di conseguenza la direttiva 2001/32/CE della Commissione.

     (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 2001/32/CE è modificata come segue:

     1) Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

     «Nel caso di cui alla lettera b), punto 2, dell'allegato, la zona suddetta dell’Estonia è riconosciuta fino al 31 marzo 2007.»

     2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 14 maggio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 15 maggio 2005.

     Quando vengono adottate dagli Stati membri, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di detto riferimento sono determinate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     L'allegato della direttiva 2001/32/CE è modificato come segue:

     1) Alla lettera a):

     i) al punto 4, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

     «Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)»;

     ii) al punto 13, i nomi «Blekroge, Gotlands» nella colonna a destra sono sostituiti da «Blekinge, Gotland».

     2) Alla lettera b), punto 2, il termine «Estonia» è aggiunto prima di «Francia (Corsica)».

     3) Alla lettera c), è inserito il punto seguente prima del punto 1:

     «01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

     Danimarca, Grecia (Creta e Lesbo), Irlanda, Regno Unito (eccetto Isola di Man), Repubblica ceca e Svezia»

     4) Alla lettera d):

     i) al punto 1), è soppresso «Danimarca»;

     ii) al punto 3), è soppresso «Italia».