§ 1.5.I77 – Decisione 14 ottobre 2004, n. 697.
Decisione n. 2004/697/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini o bluetongue in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/10/2004
Numero:697


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 1.5.I77 – Decisione 14 ottobre 2004, n. 697. [1]

Decisione n. 2004/697/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini o bluetongue in Spagna. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 15 ottobre 2004, n. L 316).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Consiglio, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 13 ottobre 2004 il programma di sorveglianza della bluetongue messo in atto dalla Spagna ha rivelato una circolazione del virus della bluetongue nell’est della provincia di Cadice nella Spagna meridionale.

     (2) Nell'intento di evitare la propagazione della malattia, le autorità spagnole hanno vietato la spedizione di animali delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni dal territorio delle province di Cadice, Siviglia e Malaga e di alcune comarcas delle province di Cordoba, Granada e Huelva.

     (3) La bluetongue è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE); la sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.

     (4) Per motivi di chiarezza e di trasparenza è consigliabile adottare a livello comunitario misure intese a prevenire la diffusione della malattia, in particolare per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro ovuli ed embrioni a partire dal territorio delle regioni sottoposte a restrizioni dalle autorità spagnole. Tali misure tengono conto delle misure già adottate dalle autorità spagnole.

     (5) In attesa della riunione del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, è opportuno che la Commissione adotti, in collaborazione con lo Stato membro interessato, misure di protezione provvisorie per quanto riguarda i movimenti di animali delle specie sensibili a partire dalla regioni interessate,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La Spagna vieta la spedizione di animali vivi delle specie sensibili alla bluetongue, del loro sperma e dei loro embrioni ed ovuli a partire dal territorio delle comarcas specificate nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure che essi applicano agli scambi per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione sarà riesaminata in base all'evolversi della situazione e ai risultati delle indagini e degli studi condotti dalle autorità spagnole.

     La presente decisione sarà riesaminata nel corso della riunione del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale programmata per il 19 ottobre 2004.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Provincia di Cadice: tutte le comarcas

     Provincia di Malaga: tutte le comarcas

     Provincia di Siviglia: tutte le comarcas

     Provincia di Huelva: comarcas di La Palma del Condado e Ayamonte

     Provincia di Cordoba: comarcas di Lucena, Montilla e Posada

     Provincia di Granada: comarcas di Alhama de Granada e Loja


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2004/762/CE.