Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 13/09/2004 |
Numero: | 650 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 1.5.I57 – Decisione 13 settembre 2004, n. 650.
Decisione n. 2004/650/CE del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell’adesione di Malta. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 23 settembre 2004, n. L 298).
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57,
considerando quanto segue:
(1) Per alcuni atti adottati dall’Unione europea, che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell’adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell’atto di adesione, in particolare nell’allegato II.
(2) Fra questi atti vi è il
(3) Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il
(4) Durante i negoziati per l’allargamento è stato accettato che Malta, essendo un’isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l’indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri.
(5) Il
(6) È pertanto opportuno aggiungere Malta all’elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del
(7) Il
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Il
1) All’articolo 6, paragrafo 1:
— primo comma, prima frase, i termini «di Malta,» sono inseriti dopo il termine «Irlanda»,
— terzo comma, i termini «i suddetti tre Stati membri» sono sostituiti dai termini «i suddetti quattro Stati membri».
2) Nell’allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda».
La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.