§ 1.5.I57 – Decisione 13 settembre 2004, n. 650.
Decisione n. 2004/650/CE del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:13/09/2004
Numero:650


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.I57 – Decisione 13 settembre 2004, n. 650.

Decisione n. 2004/650/CE del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto delladesione di Malta. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 settembre 2004, n. L 298).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57,

     considerando quanto segue:

     (1) Per alcuni atti adottati dall’Unione europea, che rimangono validi dopo il 1° maggio 2004 e richiedono un adattamento a motivo dell’adesione, i necessari adattamenti non sono stati previsti nell’atto di adesione, in particolare nell’allegato II.

     (2) Fra questi atti vi è il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, il quale stabilisce le condizioni applicabili in particolare ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti.

     (3) Malta che in precedenza applicava un sistema di quarantena semestrale per le importazioni delle specie interessate, ha abbandonato tale regime al fine di recepire e applicare il regolamento (CE) n. 998/2003 dal 3 luglio 2004.

     (4) Durante i negoziati per l’allargamento è stato accettato che Malta, essendo un’isola con una situazione sanitaria, per quanto riguarda l’indennità dalla rabbia, simile a quella di Irlanda, Regno Unito e Svezia, dovesse essere trattata alla stregua dei suddetti tre Stati membri.

     (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003, che divide gli Stati membri in due categorie in funzione delle misure di lotta contro la rabbia tradizionalmente applicate, concede a Svezia, Irlanda e Regno Unito un periodo transitorio di cinque anni per quanto riguarda i controlli applicabili a cani, gatti e furetti che vengono introdotti nel loro territorio.

     (6) È pertanto opportuno aggiungere Malta all’elenco degli Stati membri a cui è stato concesso un periodo transitorio a norma del regolamento (CE) n. 998/2003.

     (7) Il regolamento (CE) n. 998/2003 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 998/2003, è modificato come segue:

     1) All’articolo 6, paragrafo 1:

     — primo comma, prima frase, i termini «di Malta,» sono inseriti dopo il termine «Irlanda»,

     — terzo comma, i termini «i suddetti tre Stati membri» sono sostituiti dai termini «i suddetti quattro Stati membri».

     2) Nell’allegato II, «Elenco dei paesi e territori», parte A, il termine «Malta» è inserito dopo il termine «Irlanda».

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.