§ 1.5.H65 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 592.
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/03/2004
Numero:592


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H65 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 592.

Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

     (2) A norma del regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi deve essere stabilito anteriormente al 3 luglio 2004. Per poter figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare il proprio statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e la conformità a talune condizioni concernenti la notifica, la sorveglianza, i servizi veterinari, la prevenzione e il controllo della rabbia e la normativa sui vaccini.

     (3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

     (4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri.

     (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/ 2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

     ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

     PARTE A

     IE Irlanda

     SE Svezia

     UK Regno Unito

 

     PARTE B

 

     Sezione 1

 

     a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer;

     b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla;

     c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione;

     d) GI Gibilterra;

     e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira;

     f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

 

     Sezione 2

 

     AD Andorra

     CH Svizzera

     IS Islanda

     LI Liechtenstein

     MC Monaco

     NO Norvegia

     SM San Marino

     VA Stato di Città del Vaticano

 

     PARTE C

 

     AC Isola dell'Ascensione

     AG Antigua e Barbuda

     AN Antille olandesi

     AU Australia

     AW Aruba

     BB Barbados

     BH Bahrein

     BM Bermuda

     CA Canada

     FJ Figi

     FK Isole Falkland

     HR Croazia

     JM Giamaica

     JP Giappone

     KN Saint Kitts e Nevis

     KY Isole Cayman

     MS Montserrat

     MU Maurizio

     NC Nuova Caledonia

     NZ Nuova Zelanda

     PF Polinesia francese

     PM Saint-Pierre e Miquelon

     SG Singapore

     SH Sant'Elena

     US Stati Uniti d'America

     VC Saint Vincent e Grenadine

     VU Vanuatu

     WF Wallis e Futuna

     YT Mayotte»