Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/03/2004 |
Numero: | 592 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.5.H65 – Regolamento 30 marzo 2004, n. 592.
Regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 94).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) A norma del
(3) Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di animali da compagnia e di dare tempo ai paesi terzi di fornire, ove necessario, garanzie supplementari, occorre stabilire un elenco provvisorio di paesi terzi. È opportuno che tale elenco sia basato sui dati disponibili tramite l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), sui risultati delle ispezioni effettuate dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati nonché sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.
(4) L'elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere i paesi indenni dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti fra Stati membri.
(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/ 2003. A fini di chiarezza è opportuno sostituire interamente l'elenco di paesi e territori che figura in tale regolamento.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato II del
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE Irlanda
SE Svezia
UK Regno Unito
PARTE B
Sezione 1
a) DK Danimarca, comprese GL Groenlandia e FO Færøer;
b) ES Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari e le isole Canarie, escluse Ceuta e Melilla;
c) FR Francia, comprese GF Guiana francese, GP Guadalupa, MQ Martinica e RE Riunione;
d) GI Gibilterra;
e) PT Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madeira;
f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.
Sezione 2
AD Andorra
CH Svizzera
IS Islanda
LI Liechtenstein
MC Monaco
NO Norvegia
SM San Marino
VA Stato di Città del Vaticano
PARTE C
AC Isola dell'Ascensione
AG Antigua e Barbuda
AN Antille olandesi
AU Australia
AW Aruba
BB Barbados
BH Bahrein
BM Bermuda
CA Canada
FJ Figi
FK Isole Falkland
HR Croazia
JM Giamaica
JP Giappone
KN Saint Kitts e Nevis
KY Isole Cayman
MS Montserrat
MU Maurizio
NC Nuova Caledonia
NZ Nuova Zelanda
PF Polinesia francese
PM Saint-Pierre e Miquelon
SG Singapore
SH Sant'Elena
US Stati Uniti d'America
VC Saint Vincent e Grenadine
VU Vanuatu
WF Wallis e Futuna
YT Mayotte»