§ 1.5.H58 – Direttiva 17 marzo 2004, n. 31.
Direttiva n. 2004/31/CE della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:17/03/2004
Numero:31


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.H58 – Direttiva 17 marzo 2004, n. 31.

Direttiva n. 2004/31/CE della Commissione che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.U.E. 23 marzo 2004, n. L 85).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

     consultati gli Stati membri interessati,

     considerando quanto segue:

     (1) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più considerarsi «zone protette» in relazione al Beet necrotic yellow vein virus.

     (2) L'introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari di paesi terzi, è vietata a norma della direttiva 2000/29/CE.

     (3) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, sono equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originari della Svizzera.

     (4) A norma della direttiva 2000/29/CE, è vietato introdurre in zone comunitarie riconosciute come zone protette in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. piante ospiti di tale organismo nocivo, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originarie di paesi terzi non riconosciuti indenni da tale organismo o nei quali sono state stabilite zone indenni da tale organismo nocivo.

     (5) Da informazioni fornite dalla Svizzera risulta che le misure adottate dalle autorità nazionali relative all'introduzione e al trasporto nel proprio territorio di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, sono in gran parte equivalenti alle misure di cui alla direttiva 2000/29/CE. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione nella Comunità di piante ospiti di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ad eccezione dei frutti e delle sementi, diverse dai vegetali di Cotoneaster Ehrh. e di Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, originarie della Svizzera.

     (6) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini, risulta che alcune aree del paese non debbano più essere considerate «zone protette» in relazione alla Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

     (7) A seguito di un errore di trascrizione nella stesura della direttiva 2003/116/CE, il punto 21.1 di cui alla parte B dell'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è stato numerato in modo errato.

     (8) Occorre modificare le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra onde tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di tale organismo nocivo in Iran.

     (9) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/29/CE.

     (10) Le misure previste dalla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 aprile 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)