§ 1.5.H47 – Decisione 10 marzo 2004, n. 248.
Decisione n. 2004/248/CE della Commissione concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/03/2004
Numero:248


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.H47 – Decisione 10 marzo 2004, n. 248.

Decisione n. 2004/248/CE della Commissione concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 marzo 2004, n. L 78).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/119/CE della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo e quarto comma,

     visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/ 414/CEE, la Commissione avvia un programma di lavoro per l'esame delle sostanze attive contenute in prodotti fitosanitari già presenti sul mercato il 25 luglio 1993. Le modalità di attuazione del programma sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (2) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/ 95, stabilisce l'elenco delle sostanze attive che dovrebbero formare oggetto di una valutazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92, designa uno Stato membro quale relatore per la valutazione di ciascuna sostanza e identifica i produttori di ciascuna sostanza attiva che hanno presentato una notifica in tempo utile.

     (3) L'atrazina è una delle 89 sostanze attive che figurano nell'elenco stabilito dal regolamento (CE) n. 933/94.

     (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato l'11 novembre 1996 alla Commissione la relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

     (5) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha consultato esperti degli Stati membri e il principale notificante Sygenta, come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (6) La Commissione ha organizzato il 6 giugno 2003 un incontro tripartito con il principale fornitore di dati e con lo Stato membro relatore per detta sostanza attiva.

     (7) La relazione di valutazione presentata dal Regno Unito è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'atrazina.

     (8) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. Al comitato è stato chiesto di pronunciarsi sugli aspetti relativi al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dell'atrazina. Nel parere formulato, il comitato ha ritenuto inaccettabili i calcoli trasmessi con riguardo alle concentrazioni nelle acque sotterranee. Il comitato ritiene inoltre che i dati di monitoraggio disponibili non dimostrano che le concentrazioni di atrazina o dei suoi prodotti di degradazione nelle acque sotterranee non supereranno 0,1 µg/l e prevede che nei terreni con pH superiore a 6 le concentrazioni di atrazina e di suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l.

     (9) Le valutazioni effettuate sulla scorta delle informazioni trasmesse non consentono di concludere che, alle condizioni d'uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti atrazina sono conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. In particolare, i dati di monitoraggio disponibili non consentivano di dimostrare che in vaste zone le concentrazioni della sostanza attiva e dei suoi prodotti di degradazione non supereranno 0,1 µg/l nelle acque sotterranee. Inoltre non è possibile garantire che una utilizzazione prolungata in altre zone consentirà di riportare a livelli qualitativi soddisfacenti le acque sotterranee le cui concentrazioni risultano già superiori a 0,1 µg/l. Questi livelli di sostanza attiva superano i limiti stabiliti nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e avrebbero effetti inaccettabili sulle acque in esame.

     (10) L'atrazina non può pertanto essere iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (11) Devono essere adottate misure atte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

     (12) Alla luce delle informazioni presentate alla Commissione risulta che, in mancanza di alternative valide per taluni impieghi limitati in alcuni Stati membri, è necessario continuare ad utilizzare la sostanza attiva al fine di poter approntare altre soluzioni. Nelle circostanze attuali è pertanto giustificato, nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi, prescrivere un periodo più lungo per la revoca delle autorizzazioni esistenti in relazione ad impieghi limitati ritenuti essenziali, per i quali non sembrano attualmente esistere alternative valide in materia di lotta contro gli organismi nocivi.

     (13) Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti atrazina non deve superare i 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

     (14) La presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare successivamente qualsiasi azione in merito alla sostanza attiva di cui trattasi nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003.

     (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'atrazina non è iscritta come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri provvedono affinché:

     1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina siano ritirate entro il 10 settembre 2004;

     2) a decorrere dal 16 marzo 2004 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina;

     3) per quanto riguarda gli impieghi elencati nella colonna B dell'allegato, uno Stato membro specificato nella colonna A possa mantenere in vigore autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti atrazina fino al 30 giugno 2007 a condizione che:

     a) garantisca che su detti prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato sia apposta una nuova etichettatura conforme alle più rigorose condizioni d'impiego;

     b) imponga tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire la protezione della salute umana e animale e la tutela dell'ambiente; e

     c) si accerti che si stiano attivamente ricercando prodotti o metodi alternativi per tali impieghi, segnatamente mediante piani d'azione.

     Entro il 31 dicembre 2004, lo Stato membro interessato informa la Commissione circa l'applicazione del presente paragrafo, in particolare con riguardo alle azioni avviate in conformità delle lettere da a) a c), e trasmette annualmente una stima dei quantitativi di atrazina utilizzati per impieghi essenziali in conformità del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e:

     a) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 10 settembre 2004, esso deve terminare al più tardi il 10 settembre 2005;

     b) per gli impieghi le cui autorizzazioni devono essere revocate entro il 30 giugno 2007, esso deve terminare al più tardi il 31 dicembre 2007.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [1]

 

Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3

 

Colonna A

Colonna B

 

Stato membro

 

Impiego

 

Irlanda

 

Mais, silvicoltura

 

Regno Unito

 

Granturco dolce, silvicoltura

 

Spagna

 

Mais

 

Portogallo

 

Mais

 

Ungheria

 

granturco

 

Polonia

 

granturco

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 835/2004.