§ 1.5.H25 – Decisione 1 marzo 2004, n. 215.
Decisione n. 2004/215/CE della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:01/03/2004
Numero:215


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.


§ 1.5.H25 – Decisione 1 marzo 2004, n. 215. [1]

Decisione n. 2004/215/CE della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all'eradicazione dell'infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.

     (2) L'allegato E, parte II, della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie riguardo alle quali possono essere approvati programmi nazionali di controllo e chieste garanzie supplementari.

     (3) La Germania ha presentato un programma volto a eradicare l'infezione da BHV-1 in tutte le parti del suo territorio. Esso è conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in Danimarca, in Austria, nella provincia di Bolzano in Italia e in Svezia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali paesi.

     (4) È pertanto opportuno approvare il programma presentato dalla Germania e, come chiesto da questo Stato membro, definire al tempo stesso garanzie supplementari in materia di scambi di bovini al fine di assicurare il successo del programma.

     (5) Per quanto riguarda la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e l'Italia, limitatamente alla provincia di Bolzano, esistono garanzie supplementari. Tali Stati membri, nonché l'Italia per quanto riguarda la provincia di Bolzano, considerano il loro territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, essi hanno presentato alla Commissione la documentazione giustificativa, intesa in particolare a provare che la situazione continua ad essere oggetto di sorveglianza.

     (6) Agli Stati membri o alle regioni degli stessi riconosciuti indenni dalla malattia ed attualmente elencati nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione si devono applicare unicamente i requisiti minimi in materia di spedizione in altri Stati membri di bovini d'allevamento e da reddito.

     (7) Per la standardizzazione delle prove di laboratorio intese a rilevare la presenza del virus BHV-1, l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un siero fortemente positivo, un siero debolmente positivo e un siero negativo come norme internazionali dell'UIE. Essi sono disponibili presso i laboratori di riferimento dell'UIE per la rinotracheite bovina infettiva indicati nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini.

     (8) Fino al 1° maggio 2004, quando le modifiche in materia di norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di bovini nella Comunità entreranno in vigore, è necessario che i riferimenti alla decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini originari di paesi terzi siano intesi come riferimenti alle pertinenti disposizioni della presente decisione.

     (9) È opportuno riunire in un'unica decisione l'approvazione del programma della Germania e le garanzie supplementari relative alla rinotracheite bovina infettiva. Occorre pertanto abrogare la decisione 93/42/CEE.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     Sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri che figurano nella prima colonna della tabella di cui all'allegato I relativi alle misure di lotta e di eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) (di seguito «rinotracheite bovina infettiva»), nelle regioni di tali Stati membri specificate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I.

 

     Art. 2.

     1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie supplementari:

     a) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nei 12 mesi precedenti;

     b) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto sono rimasti indenni da segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;

     c) insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, sono stati sottoposti con esito negativo a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

     i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la gE-glicoproteina del virus BHV-1 oppure,

     ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

     2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all'articolo 7, secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

     3. Al punto 4, sezione C, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

     a) dopo il primo trattino: «rinotracheite bovina infettiva»;

     b) dopo il secondo trattino: «articolo 2 della decisione 2004/ 215/CE della Commissione».

 

     Art. 3.

     1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie supplementari:

     a) sono conformi alle garanzie supplementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);

     b) insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono stati sottoposti con esito negativo a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;

     c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

     2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

     3. Al punto 4, sezione C, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

     a) dopo il primo trattino: «rinotracheite bovina infettiva»;

     b) dopo il secondo trattino: «articolo 3 della decisione 2004/ 215/CE della Commissione».

 

     Art. 4.

     I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri garantiscono che l'esame sierologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), inteso a rilevare la presenza degli anticorpi contro tutto il virus BHV-1, sia standardizzato rispetto al siero fortemente positivo, al siero debolmente positivo e al siero negativo adottati dall'UIE come norme internazionale per i test del virus BHV-1.

 

     Art. 6.

     La decisione 93/42/CEE è abrogata.

     I riferimenti alla decisione 93/42/CEE vanno intesi come riferimenti all'articolo 3 della presente decisione.

 

     Art. 7.

     La presente decisione si applica a partire dall'8 marzo 2004.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

Stato membro

Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

 

Germania

 

Tutte le regioni

 

 

ALLEGATO II

 

Stato membro

Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

 

Danimarca

 

Tutte le regioni

 

Italia

 

Provincia di Bolzano

 

Austria

 

Tutte le regioni

 

Finlandia

 

Tutte le regioni

 

Svezia

 

Tutte le regioni

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 6 della decisione n. 2004/558/CE.