Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 30/01/2004 |
Numero: | 129 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.G99 – Decisione 30 gennaio 2004, n. 129.
Decisione n. 2004/129/CE della Commissione concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 10 febbraio 2004, n. L 37).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della
(2) Il
(3) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 1490/2002 stabiliscono le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/ CEE. Le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo o per le quali i notificanti hanno dichiarato che non sarà presentato alcun fascicolo entro il termine stabilito non devono essere iscritte nell'allegato I della
(4) Per alcune di queste sostanze attive sono state presentate informazioni che, a seguito di una valutazione effettuata dalla Commissione congiuntamente con esperti degli Stati membri, hanno dimostrato la necessità di continuare ad utilizzare le sostanze in causa. In tali casi occorre adottare misure provvisorie per consentire l'elaborazione di soluzioni alternative.
(5) Per le sostanze attive per le quali esiste un breve periodo di preavviso per la revoca di prodotti fitosanitari che le contengono, è opportuno prevedere, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, un periodo di moratoria non superiore ai 12 mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. Nei casi in cui è previsto un preavviso più lungo, tale periodo può essere ridotto e scadere alla fine della stagione di crescita.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione non sono iscritte nell'allegato I della
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nell'allegato I della presente decisione siano ritirate entro il 31 marzo 2004.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri elencati nella colonna B dell'allegato II possono mantenere in vigore fino al 30 giugno 2007 autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo per consentire l'elaborazione di valide soluzioni alternative per le sostanze considerate.
Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al primo comma si adoperano a garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b) l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari rimanenti sul mercato posteriormente al 31 marzo 2004 è riformulata in conformità delle condizioni di limitazione d'impiego;
c) vengono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
3. Entro il 31 dicembre 2004 lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 2 e in particolare le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della
Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2004, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2004.
Nei casi in cui le autorizzazioni devono essere revocate in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, entro il 30 giugno 2007, tale termine non deve essere posteriore al 31 dicembre 2007.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze attive di cui all'articolo 1
PARTE A
Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione
del
Metidation
PARTE B
Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione
del
Cinosulfuron
Clofencet
Clorflurenol
Flamprop-M
Flurenol
Exaflumuron
Imazetapir
Nuarimol
Primisulfuron
Pretilaclor
Quinclorac
Streptomicina
Tridemorf
Triadimefon
PARTE C
Sostanze che rientrano nel campo d'applicazione
del
A. Sostanze chimiche attive
(4E-7Z)-4,7-Tridecadien-1-il-acetato
(4Z-9Z)-7,9-Dodecadien-1-ol
(E)-10-Dodecenil acetato
(Z)-3-Metil-6-isopropenil-3,4- decadien-1il
(Z)-3-Metil-6-isopropenil–9-decen-1-il acetato
(Z)-5-Dodecen-1-il acetato
(Z)-7-Tetradecanolo
(Z)-9-Tricosene
(Z,Z) Ottadienil acetato
2-Alcole propilico
3,7-Dimetil-2,6-ottadienal
4-cloro-3-metilfenol
7,8-Epossi-2-metil-ottadecano
7-Metil-3-metilene-7-ottene-1-il-propionato
Basi acridiniche
Cloruro di alchildimetilbenzilammonio
Cloruro di alchildimetiletilbenzilammonio
Idrossido di ammonio
Solfato di ammonio
Nitrato di bario
Bifenil
Acido borico
Brometalin
Calciferol
Cianuro di calcio
Ossido di calcio
Fosfato di calcio
Cloridrato di poli(imino imido biguanidina)
Clorofillina
Colecalciferol
Cloruro di colina
Acqua di macerazione di granturco
Coumaclor
Coumafuril
Coumatetralil
Crimidina
Difetialone
Cloruro dioctildimetil ammonio
Difacinone
Etanetiol
Etilesanoato
Flocumafen
Fluoroacetammide
Acido cianidrico
Isoval
Acido lattico
Bromuro di laurildimetilbenzilammonio
Cloruro di laurildimetilbenzilammonio
Fosfato di calce
Metil-trans-6-nonenoato
Naftalene
Azoto
Cloruro di octildecildimetil ammonio
Estratto di cipolla
Papaina
p-Cresil acetato
p-Diclorobenzene
Ferodim
Acido fosforico
Oli vegetali/Olio di noce di cocco
Oli vegetali/Olio di mais
Oli vegetali/Olio d'arachide
Sorbato di potassio
Pronumone
Acido propionico
Piranocumarin
Composti quaternari d'ammonio
Scilliroside
Acido sebacico
Serricornina
Carbonato di sodio
Cloruro di sodio
Cianuro di sodio
Dimetilarsinato di sodio
Idrossido di sodio
o-benzil-p-clorfenossido di sodio
Propionato di sodio
p-t-amilfenossido di sodio
Tetraborato di sodio
Estratto di soia
Olio di soia, epossilato
Stricnina
Oli di catrame
Solfato di tallio
Tiourea
trans-6-Nonen-1-ol
Trimedlure
B. Microrganismi
Aschersonia aleyrodis
Agrotis segetum granulosis virus
Mamestra brassica nuclear polyhedrosis virus
Virus del mosaico del pomodoro
ALLEGATO II [1]
Elenco delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2
Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Sostanza attiva |
Stato membro |
Impiego |
Cloruro di alchildimetilbenzilammonio |
Belgio |
Disinfezione di attrezzature e camere di crescita per funghi |
|
Francia |
Disinfezione di attrezzature e superfici di serre |
Cinosulfuron |
Spagna |
Riso |
|
Italia |
Riso |
Flamprop-M |
Austria |
Frumento primaverile, orzo primaverile, frumento autunnale, orzo autunnale |
|
Danimarca |
Orzo primaverile |
Exaflumuron |
Portogallo |
Agrumi |
|
Spagna |
Pini |
Metidation |
Francia
Germania
Italia
Portogallo
Spagna
Grecia
Cipro
Slovacchia
|
Mele, pere, prugne, agrumi
Olio di colza
Olive
Mele, pere, pesche, olive, viti, agrumi, mango e anone
Agrumi, olive
Olive, mele, pere
agrumi e olive, somministrazioni invernali sugli alberi da frutto a foglie decidue
mela, albicocca, uva, pera, pesca, prugna, piante ornamentali |
Pretilaclor |
Francia
Italia |
Riso
Riso |
Quinclorac |
Spagna
Grecia
Portogallo
Italia |
Riso
Riso
Riso
Riso |
Triadimefon |
Svezia |
Fragole di pieno campo
Pomodori e cetrioli di serra |
[1] Allegato modificato dall’art. 3 del