§ 1.5.E84 - Regolamento 23 febbraio 2001, n. 369.
Regolamento (CE) n. 369/2001 della Commissione recante misure speciali di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/02/2001
Numero:369


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1517/95.
Art. 2.      1. Su richiesta del titolare, i titoli d'esportazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1517/95 e richiesti entro il 7 dicembre 2000 sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.
Art. 3.      Per ognuna delle situazioni di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il mercoledì i quantitativi di prodotti interessati della settimana precedente, precisando la data di rilascio dei [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.E84 - Regolamento 23 febbraio 2001, n. 369.

Regolamento (CE) n. 369/2001 della Commissione recante misure speciali di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1291/2000 nel settore degli alimenti composti a base di cereali per animali

(G.U.C.E. 24 febbraio 2001, n. L 55)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000, in particolare gli articoli 13 e 21,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali  impone agli Stati membri di vietare, in particolare, l'esportazione in paesi terzi di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da allevamento per la produzione di alimenti.

     (2) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, stabilisce modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999, e, per i titoli richiesti a partire dal 1° ottobre 2000, il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione  stabiliscono le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83, stabilisce norme generali relative al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

     (6) Data la presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali, le misure sanitarie prese dalla Commissione sulle esportazioni hanno leso gli interessi economici degli esportatori. La situazione così creatasi ha compromesso le possibilità d'esportazione alle condizioni imposte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CE) n. 800/1999, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1291/2000.

     (7) Risulta pertanto necessario limitare tali conseguenze pregiudizievoli adottando misure speciali al fine di consentire la normalizzazione delle operazioni non portate a termine a causa delle suddette circostanze e, in particolare, lo svincolo della cauzione relativa ai titoli d'esportazione non utilizzati.

     (8) Il beneficio di tali deroghe deve essere riservato agli operatori che possono dimostrare, segnatamente sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94, che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a motivo delle succitate circostanze.

     (9) Data la situazione degli operatori, si impone l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

     (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1517/95.

     2. Il presente regolamento è d'applicazione soltanto nel caso in cui l'esportatore interessato apporti prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di non aver potuto effettuare le operazioni d'esportazione, peraltro conformi alla normativa comunitaria, a motivo delle misure sanitarie prese dalla Comunità in ragione della presenza di proteine animali trasformate negli alimenti composti a base di cereali per animali.

     Il giudizio delle autorità competenti si basa in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

 

          Art. 2.

     1. Su richiesta del titolare, i titoli d'esportazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1517/95 e richiesti entro il 7 dicembre 2000 sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.

     2. Su richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali al più tardi il 31 dicembre 2000:

     - sono state espletate le formalità doganali d'esportazione, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati posti sotto uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente anticipata; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate,

     - sono state espletate le formalità doganali e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità possono essere reintrodotti; in tal caso l'esportatore rimborsa le restituzioni anticipate; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate.

     3. Qualora il diritto alla restituzione sia perso alle condizioni previste dal presente regolamento, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

 

          Art. 3.

     Per ognuna delle situazioni di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il mercoledì i quantitativi di prodotti interessati della settimana precedente, precisando la data di rilascio dei titoli e i codici NC corrispondenti.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.