Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 24/03/2003 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.E12 - Direttiva 24 marzo 2003, n. 22.
Direttiva n. 2003/22/CE della Commissione che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
(G.U.U.E. 25 marzo 2003, n. L 78).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Da informazioni fornite dalla Svezia sulla base di indagini aggiornate risulta che alcune zone della contea di Skåne non sono più da riconoscere come zone protette nei confronti del virus del giallume della barbabietola poiché sembra che questo organismo nocivo sia endemico in queste zone.
(2) Da informazioni fornite dall'Italia sulla base di indagini aggiornate risulta che alcune zone della regione Veneto non sono più da riconoscere come zone protette nei confronti dell'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. poiché sembra che questi organismi nocivi siano endemici in queste zone.
(3) Le modifiche sono conformi alle richieste avanzate dall'Italia e dalla Svezia.
(4) Occorre modificare le disposizioni vigenti nei confronti di Tilletia indica Mitra al fine di tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di tale organismo nocivo in Sudafrica.
(5) È pertanto opportuno modificare in tal senso i pertinenti allegati della
(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati I, II, III, IV e V della
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 31 marzo 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicheranno queste disposizioni a partire dal 1° aprile 2003.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Gli allegati della
1) nell'allegato I, parte B, alla lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord)»;
2) nell'allegato II, parte B, alla lettera b), punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;
3) nell'allegato III, parte B, al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari) nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne).»;
4) nell'allegato IV, parte B, ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«DK, F (Bretagna), IRL, P (Azzorre), FIN, S (ad eccezione delle zone dei distretti amministrativi di Bromölla, Hässleholm, Kristianstad e Östra Göinge nella contea di Skåne), UK (Irlanda del Nord)»;
5) nell'allegato IV, parte B, al punto 21:
a) il testo della colonna centrale alla lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le piante hanno origine nelle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;
b) il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: ad eccezione, nella provincia di Rovigo, dei comuni di Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara; ad eccezione, nella provincia di Padova, dei comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi; ad eccezione, nella provincia di Verona, dei comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), nonché A [Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo (distretto amministrativo di Lienz), Stiria, Vienna], P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole Normanne)»;
6) nell'allegato V, parte B, alla lettera I, punti 1 e 8, nel testo viene inserito «, Sudafrica» dopo «Pakistan».