§ 1.5.D21 - Decisione 28 novembre 2002, n. 933.
Decisione n. 2002/933/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/11/2002
Numero:933


Sommario
Art. 1.      L'allegato II della decisione 2002/69/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 2 dicembre 2002
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.D21 - Decisione 28 novembre 2002, n. 933.

Decisione n. 2002/933/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/69/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 29 novembre 2002, n. L 324).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2002/69/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, modificata da ultimo dalla decisione 2002/768/CE, è stata adottata in seguito alla constatazione, nel corso di un'ispezione comunitaria effettuata in Cina, di gravi carenze per quanto riguarda i regolamenti di polizia veterinaria e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e al rilevamento della presenza di residui nocivi, tra cui il cloramfenicolo, nei prodotti destinati al consumo umano o animale e che presentano un rischio per la salute dell'uomo e degli animali.

     (2) La decisione 2002/69/CE doveva essere riesaminata sulla scorta delle informazioni fornite dalle competenti autorità cinesi, dei risultati delle misure rafforzate di sorveglianza e di analisi attuate dagli Stati membri sulle partite in arrivo prima del 14 marzo 2002 e, se del caso, sulla base dei risultati di una nuova ispezione condotta in loco da esperti della Comunità.

     (3) In considerazione delle informazioni trasmesse dalle autorità cinesi con riguardo alle condizioni concernenti i controlli e la produzione di gamberi della specie Procambrus clarkii e di surimi ottenuto dalle specie ittiche elencate nella decisione 2002/69/CE, occorre autorizzare le importazioni dalla Cina di tali prodotti. Tuttavia, poiché nel surimi e nei gamberi è stata rilevata la presenza di cloramfenicolo, per garantire la salubrità di tali prodotti è necessario attuare misure rafforzate di sorveglianza e di analisi sul 20 % delle partite in arrivo al posto di ispezione frontaliero della Comunità.

     (4) La decisione 2002/69/CE dev'essere pertanto conseguentemente modificata.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato II della decisione 2002/69/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 2 dicembre 2002.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

 

     Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3

 

     - Involucri di origine animale

     - Gamberi della specie Procambrus clarkii pescati in acque fresche naturali tramite operazioni di pesca

     - Surimi ottenuto dalle specie ittiche autorizzate in base all'elenco di cui all'allegato I.»