Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 29/05/2001 |
Numero: | 440 |
Sommario |
Art. 1. La decisione 98/83/CE è modificata come segue: |
Art. 2. La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, [...] |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.C94 - Decisione 29 maggio 2001, n. 440.
Decisione n. 2001/440/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/83/CE che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus).
(G.U.C.E. 12 giugno 2001, n. L 155).
La decisione 98/83/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 2, il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
2) All'articolo 2, quarto trattino, il testo "Florida (esclusa la regione di Collier County, Dade County e Manatee County)" è sostituito dal testo
(Omissis).
3) All'articolo 4, terzo trattino, il testo "tutti i paesi terzi produttori di agrumi in Africa, ad eccezione del Kenya, del Mozambico, del Sudafrica, della Zambia e dello Zimbabwe" è sostituito dal testo
(Omissis).
4) All'articolo 5 è aggiunto un altro trattino:
(Omissis).
La presente decisione non si applica agli agrumi per i quali è stata rilasciata, conformemente alla decisione 98/83/CE, la constatazione ufficiale prevista all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2 e 16.4, della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.