§ 1.5.C86 - Decisione 18 ottobre 2002, n. 819.
Decisione n. 2002/819/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/569/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/10/2002
Numero:819


Sommario
Art. 1.      La decisione 98/569/CE è modificata come segue
Art. 2.      La decisione 98/570/CE è modificata come segue
Art. 3.      La presente decisione si applica a partire dal 3 dicembre 2002
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.C86 - Decisione 18 ottobre 2002, n. 819.

Decisione n. 2002/819/CE della Commissione recante modifica della decisione 98/569/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia, e della decisione 98/570/CE, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia.

(Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 19 ottobre 2002, n. L 281).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia, designa la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» quale autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

     (2) La decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Tunisia, modificata da ultimo dalla decisione 1999/135/CE, ha designato la «Direction générale de la santé animale (DGSA) du ministère de l'agriculture» quale autorità competente in Tunisia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva91/493/CEE.

     (3) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione tunisina, l'autorità competente per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi è ora la «Direction générale des services vétérinaires (DGSV)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore.

     (4) La formulazione delle decisioni 98/569/CE e 98/570/CE deve essere uniformata con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono condizioni specifiche per l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini e dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da paesi terzi.

     (5) Le decisioni 98/569/CE e 98/570/CE devono essere modificate conseguentemente.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     La decisione 98/569/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) L'allegato A è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La decisione 98/570/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a partire dal 3 dicembre 2002.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II

     (Omissis).