Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 28/06/2001 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue in corrispondenza all'azossistrobina |
Art. 2. Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE i valori indicati nelle colonne con intestazioni "azossistrobina" e "kresoxim metile" sono sostituiti da quelli stabiliti nell'allegato della presente [...] |
Art. 3. Gli Stati membri applicano il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/42/CE "la quantità massima di residui di acefato sulle pesche è fissata a 0,02 |
Art. 4. 1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 1.5.C69 - Direttiva 28 giugno 2001, n. 48.
Direttiva n. 2001/48/CE della Commissione recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 3 luglio 2001, n. L 180).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) Le nuove sostanze attive azossistrobina e kresoxim metile sono state iscritte nell'allegato I della
(2) Quantità massime di residui in e su tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE sono stati stabiliti dalle direttive 1999/71/CE e 2000/48/CE della Commissione per quanto riguarda l'azossistrobina nonché dalla
(3) Nel fissare dette quantità massime di residui venne riconosciuto che queste dovevano essere riesaminate e modificate sulla base di nuovi dati ed informazioni. Le direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE riconoscono che quantità massime di residui provvisorie a livello nazionale per altri cereali e prodotti ortofrutticoli sono stabiliti dagli Stati membri nel quadro della concessione delle loro autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina o kresoxim metile e devono essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(4) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è stato ritenuto prudente, nel quadro dell'adozione delle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE, stabilire quantità massime di residui provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica per tali prodotti. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano concedere autorizzazioni provvisorie per impieghi di azossistrobina e/o kresoxim metile su tali prodotti, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della
(5) Ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, gli Stati membri devono applicare i principi uniformi di cui all'allegato VI della
(6) Sono stati forniti nuovi dati per impieghi di azossistrobina su melanzane, peperoni, avena, luppolo, piselli (freschi ed essiccati) nonché per impieghi di kresoxim metile su asparagi, fragole e altra piccola frutta e bacche. Questi nuovi dati sono stati valutati e si è ritenuto opportuno modificare le quantità massime di residui provvisorie stabilite per questi prodotti nelle direttive 1999/71/CE, 2000/48/CE e 2000/58/CE.
(7) Per l'iscrizione nell'allegato I della
(8) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione dell'azossistrobina e del kresoxim metile nell'allegato I della
(9) I partner commerciali comunitari sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, circa le quantità stabilite nella presente direttiva ed è stato tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Sulla base della presentazione di dati accettabili la Commissione esaminerà la possibilità di fissare quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture.
(10) È stato tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
ha adottato la presente direttiva:
Nell'allegato II, parte A, della
(Omissis).
Nell'allegato II della
Gli Stati membri applicano il disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, della
1. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Essi applicano dette disposizioni dal 1° marzo 2002.
4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(Omissis).