Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/09/2002 |
Numero: | 748 |
Sommario |
Art. 1. Nel testo dell'articolo 1 della decisione 98/676/CE il paragrafo 4 è soppresso |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.C6 - Decisione 10 settembre 2002, n. 748.
Decisione n. 2002/748/CE della Commissione che modifica la decisione 98/676/CE per quanto riguarda il fluazolate.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
modificata da ultimo dalla
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della
(2) Con la
(3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della
(4) Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultavano ancora mancanti alcuni ulteriori dati, necessari a norma degli allegati II e III della
(5) Il richiedente ha in formato il Regno Unito e la commissione che non è sua intenzione collaborare ancora alla valutazione in corso e presentare ulteriori dati sulla sostanza attiva o sui suoi prodotti di degradazione. Ne consegue pertanto che il fascicolo non sarà completato. Per il Regno Unito risulterà dunque impossibile redigere la relazione di valutazione sul fluazolate e trasmetterla alla Commissione e agli altri Stati membri. Dovrà essere pertanto revocata la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per il fluazolate.
(6) Non occorre prevedere alcun periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti fluazolate, in quanto nessuno Stato membro ha concesso un'autorizzazione provvisoria per tale sostanza attiva.
(7) E’ opportuno modificare di conseguenza la
(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Nel testo dell'articolo 1 della
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.