Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 09/10/2001 |
Numero: | 727 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato della decisione 95/94/CE è modificato come segue |
Art. 2. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.B46 - Decisione 9 ottobre 2001,n. 727.
Decisione n. 2001/727/CE della Commissione recante modifica della decisione 95/94/CE che stabilisce un elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie suina da taluni paesi terzi.
Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 16 ottobre 2001, n. L 273).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati Uniti d'America figurano sull'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali della specie suina.
(2) La decisione 95/94/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla
(3) I competenti servizi veterinari degli Stati Uniti d'America hanno chiesto l'inserimento di un nuovo centro per la raccolta dello sperma.
(4) La Comunità ha ricevuto garanzie quanto alla conformità del centro suddetto con i requisiti dell'articolo 8 della
(5) Occorre pertanto inserire il centro suddetto nell'elenco dei centri riconosciuti.
(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
ha adottato la presente decisione:
L'allegato della decisione 95/94/CE è modificato come segue:
Alle linee relative ai centri di raccolta degli Stati Uniti è aggiunta la seguente linea:
(Omissis).
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.