§ 1.5.989 - Direttiva 29 aprile 2002, n. 36 .
Direttiva n. 2002/36/CE della Commissione recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:29/04/2002
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 2003. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.5.989 - Direttiva 29 aprile 2002, n. 36 .

Direttiva n. 2002/36/CE della Commissione recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

(G.U.C.E. 3 maggio 2002, n. L 116).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/28/CE della Commissione, in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

     considerando quanto segue:

     (1) E’ opportuno adottare misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità degli organismi nocivi Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, Anoplophora glabripennis (Motschulsky) e Naupactus leucoloma Boheman, finora sconosciuti nella Comunità.

     (2) E’ opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) limitandole a zone protette dell’Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord) nelle quali è stata accertata l’assenza di tale organismo.

     (3) E’ opportuno modificare l’elenco delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e di Liriomyza trifolii (Burgess) per tener conto delle informazioni più aggiornate sul rapporto tra tali organismi nocivi e le piante ospiti.

     (4) Dati i continui rilevamenti di Bemisia tabaci Genn., Liriomyza sativae (Blanchard), Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess) e Thrips palmi Karny nelle merci, è opportuno rafforzare le vigenti misure protettive contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità dei suddetti organismi nocivi.

     (5) Nell’ambito del rafforzamento di dette misure di protezione occorre disporre l’uso di un passaporto delle piante per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità europea e di un certificato fitosanitario per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi.

     (6) E’ opportuno modificare le disposizioni in vigore relative al Beet necrotic yellow vein virus alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto un gruppo di lavoro della Commissione che ha accertato il rischio fitosanitario associato a tale organismo nocivo nelle relative zone protette riconosciute nella Comunità.

     (7) E’ opportuno modificare le disposizioni in vigore nei confronti di Tilletia indica Mitra per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza di questo organismo nocivo nel Sudafrica.

     (8) Occorre rettificare l’errata indicazione di Malta e Cipro come paesi non europei nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 34 e nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 7, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.

     (9) Le presenti modifiche sono conformi alle richieste trasmesse dagli Stati membri interessati.

     (10) E’ quindi opportuno modificare in tal senso i pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE.

     (11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     Gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come indicato nell’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° aprile 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).