Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 10/07/2002 |
Numero: | 578 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato VI della decisione 2002/199/CE è sostituito da quello figurante in allegato alla presente decisione |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.971 - Decisione 10 luglio 2002, n. 578.
Decisione n. 2002/578/CE della Commissione che modifica la decisione 2002/199/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi terzi. Testo rilevante ai fini del SEE.
(G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della
(2) Il Canada ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l’attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(3) La Repubblica ceca ha presentato informazioni sulla normativa adottata per l’attribuzione ai propri allevamenti bovini della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
(4) Le garanzie fornite dal Canada e dalla Repubblica ceca per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica possono essere considerate equivalenti a quelle richieste per gli scambi intracomunitari.
(5) Le competenti autorità veterinarie del Canada e della Repubblica ceca si sono impegnate a notificare immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica proposta alla normativa adottata.
(6) E’ pertanto necessario modificare la
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,
ha adottato la presente decisione:
L’allegato VI della
La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Allegato
(Omissis).