Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 31/03/2000 |
Numero: | 284 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fatta salva la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma equino raccolto nei centri riportati nell'elenco dell'allegato alla presente decisione. |
Art. 2. 1. Nell'allegato alla decisione 96/539/CE, alla fine del punto 13.3.6.1 del certificato sanitario è aggiunta la nota in calce “ |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.886 - Decisione 31 marzo 2000, n. 284. [1]
Decisione 2000/284/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi e che modifica le decisioni 96/539/CE e 96/540/CE.
(G.U.C.E. 14 aprile 2000, n. L 94).
1. Fatta salva la
2. Lo sperma di cui al paragrafo 1 deve essere raccolto dopo la data di riconoscimento del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese terzo interessato.
1. Nell'allegato alla
2. Nell'allegato alla
3. La nota in calce di cui ai paragrafi 1 e 2 è formulata come segue:
“[5] La reazione di immunodiffusione su gel di agar (Coggins test) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi non è richiesta per gli equidi donatori allevati in Islanda dalla nascita e si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne da tale malattia.”
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO [2]
(Omissis)
[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della
[2] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 1 della