§ 1.5.798 – Decisione 11 gennaio 2000, n. 58.
Decisione (CE) n. 2000/58 della Commissione che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:11/01/2000
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Per il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e per i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga [...]
Art. 2.      Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono
Art. 3.      Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali volte a confermare che il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix [...]
Art. 4.      1. Il Portogallo stabilisce le regioni notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. tenendo conto dei risultati delle indagini previste all'articolo 3 [...]
Art. 5.      Gli Stati membri adeguano, entro il 31 gennaio 2000, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle [...]
Art. 6.      La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 novembre 2000
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.798 – Decisione 11 gennaio 2000, n. 58.

Decisione (CE) n. 2000/58 della Commissione che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

(G.U.C.E. 26 gennaio 2000, n. L 021).

 

Art. 1.

     Per il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e per i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, il Portogallo provvede affinché fino al 31 dicembre 2000 siano rispettate almeno le condizioni previste nell'allegato quando detto legname, dette cortecce isolate e/o detti vegetali devono essere trasportati da regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, all'interno di tale paese o verso altri Stati membri. Le condizioni di cui alla lettera a) dell'allegato alla presente decisione si applicano esclusivamente alle partite che lasciano il Portogallo dopo il 31 gennaio 2000.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

     - sottoporre ad analisi per la ricerca del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. le partite di legname e di cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione, nonché i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Portogallo e introdotti nel proprio territorio;

     - adottare disposizioni complementari appropriate per il controllo ufficiale del legname e delle cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione, nonché dei vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Portogallo e introdotti nel proprio territorio.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali volte a confermare che il legname e le cortecce isolate di cui all'allegato della presente decisione e i vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, provenienti dal proprio territorio, sono indenni da Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. I risultati delle indagini previste al primo comma devono essere notificati agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 15 ottobre 2000. Tuttavia una prima relazione sui risultati di tale indagine deve essere presentata agli altri Stati membri e alla Commissione entro il 15 gennaio 2000.

L'indagine condotta in Portogallo ai sensi del primo comma può essere soggetta al controllo degli esperti di cui all'articolo 19 bis della direttiva 77/93/CEE secondo la procedura ivi prevista.

 

     Art. 4.

     1. Il Portogallo stabilisce le regioni notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. tenendo conto dei risultati delle indagini previste all'articolo 3 effettuate nelle regioni in questione.

     2. La Commissione compila un elenco di "regioni" notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. e lo trasmette al comitato permanente fitosanitario e agli Stati membri.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri adeguano, entro il 31 gennaio 2000, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. in modo da renderle conformi agli articoli 1 e 2.

 

     Art. 6.

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 15 novembre 2000.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

ALLEGATO

Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le

seguenti condizioni:

     a) TRASPORTO VERSO ALTRI STATI MEMBRI:

     aa) vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi:

Constatazione ufficiale che:

     - i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

     - nessun sintomo di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e

     - i vegetali sono accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione.

     ab) Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), esclusi quelli di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

     - piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

     - casse, cassette o fusti per imballaggio,

     - palette, palette a cassa o altre palette di carico,

     - paglioli sciolti, distanziatori e supporti,

ma compresi quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale e le cortecce isolate:

Constatazione ufficiale che il legname o le cortecce isolate:

     - sono stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per 30 minuti a una temperatura di 56 °C al fine di garantire l'assenza del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Vivo e

     - sono scortati dal passaporto delle piante di cui sopra.

     ac) Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere:

Constatazione ufficiale che il legname:

     - è stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. Vivo

e

     - è scortato dal passaporto delle piante di cui sopra.

     ad) Legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette

o fusti per imballaggio, piante, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale:

Il legname:

     - è scortecciato,

     - è privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,

     - presenta un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

 

     b) IN CASO DI TRASPORTI ALL'INTERNO DEL PORTOGALLO:

     ba) Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga a Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi:

     - coltivati in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. è stato osservato a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, e risultati esenti da segni o sintomi di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., nel corso di ispezioni ufficiali: devono essere accompagnati dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione;

     - coltivati in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di Bursaphetenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo, o risultati infestati da Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer} Niekle et al.: non devono lasciare il luogo di produzione e devono essere distrutti mediante incenerimento;

     - coltivati in luoghi di produzione quali boschi o parchi pubblici e privati, risultati infestati da Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. o che presentano sintomi di malattia in zone ufficialmente delimitate come infestate, o situati in zone protette: devono essere immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale.

     bb) Nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1o marzo, il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., proveniente da zone:

     bba) nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.:

     bbaa) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e riconosciuto infestato da Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al., o situato in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:

     - distrutto mediante incenerimento nelle immediate vicinanze del luogo di abbattimento; o

     - trasferito sotto controllo ufficiale per essere ridotto in schegge e utilizzato presso un impianto per la trasformazione del legname situato nella zona infestata, o

     - trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto industriale situato nella zona infestata per esservi utilizzato come combustibile, o

     - scortecciato nel luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze prima di essere trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto industriale, in Portogallo, dove, anteriormente al 2 marzo, potrà essere:

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;

     bbab) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e privo di sintomi di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickie et al., deve essere trasferito sotto controllo ufficiale presso un impianto per la trasformazione del legname, in Portogallo, dove potrà essere:

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;

     bbb) notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.:

     bbba) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e caratterizzato da sintomi di avvizzimento, deve essere sottoposto a campionatura per rilevare la presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.; qualora tale presenza risulti confermata, il legname deve essere soggetto alle disposizioni di cui al punto bbaa) e la zona deve essere delimitata come infestata;

     bbbb) in forma di tronchi o segato; con o senza corteccia, può essere trasportato ovunque in Portogallo. Se trasferito in zone infestate, tale legname deve essere:

     - immagazzinato separatamente dal resto del legname di conifere e identificato per specie, luogo di origine e produttore;

     - privato della corteccia entro il 2 marzo.

     bc) Nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 31 ottobre, il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di tronchi o segato, proveniente da zone:

     bca) nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al:

     bcaa) ottenuto dalle suddette conifere e riconosciuto infestato da Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al, o situato in zone protette, o che presenta sintomi di malattia, deve essere:

     - immediatamente distrutto mediante incenerimento sotto controllo ufficiale in luoghi appropriati nella zona infestata, o

     - privato immediatamente della corteccia in luoghi appropriati non boschivi situati nella zona infestata, per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso unità di magazzinaggio in atmosfera umida adeguate e riconosciute, disponibili almeno per il periodo sopra menzionato, ed essere successivamente indirizzato verso;

     - impianti situati nella zona infestata per essere immediatamente ridotto in schegge e utilizzato per scopi industriali,

o

     - impianti situati nella zona infestata per esservi immediatamente utilizzato come combustibile;

     bcab) ottenuto dalle suddette conifere e privo di sintomi di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al, deve essere immediatamente privato della corteccia sul luogo di abbattimento o nelle immediate vicinanze per essere poi trasferito sotto controllo ufficiale presso impianti situati all'interno della zona infestata dove potrà essere:

     - ridotto in schegge e destinato a scopi industriali, o

     - sottoposto a trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti del legname così trattato sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra;

     bcb) notoriamente indenni dal Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.:

     bcba) in forma di tronchi o segato, con o senza corteccia, ottenuto dalle suddette conifere e caratterizzato da sintomi di avvizzimento, deve essere sottoposto a campionatura per rilevare la presenza di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al; qualora tale presenza risulti confermata, il legname deve essere soggetto alle disposizioni di cui al punto bcaa) e la zona deve essere delimitata come infestata.

     bcbb) in forma di tronchi o segato: può essere trasportato ovunque in Portogallo. Se trasferito in zone infestate, tale legname deve essere:

     - immagazzinato separatamente dal resto del legname di conifere e identificato per specie, luogo di origine e produttore;

     - privato immediatamente della corteccia.

     bd) Le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., provenienti da zone nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al, devono essere:

     - distrutte mediante incenerimento o utilizzate come carburante presso un impianto di trasformazione industriale situato nella zona infestata, o

     - sottoposte a trattamento termico durante il quale l'intera corteccia è mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C; ulteriori trasferimenti delle cortecce così trattate sono autorizzati sotto scorta del passaporto delle piante di cui sopra.

     be) Il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., preveniente da zone nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et aL, in forma di cascami prodotti al momento dell'abbattimento, deve essere bruciato immediatamente, sotto controllo ufficiale, in luoghi adeguati all'interno delle zone infestate.

     bf) Il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., proveniente da zone nelle quali siano note manifestazioni di Bursaphelcnchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al, in forma di cascami prodotti durante il processo di trasformazione, non può essere trasferito e deve essere bruciato immediatamente in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale o utilizzato come combustibile presso l'impianto di trasformazione all'interno delle zone infestate.