§ 1.5.788 - Decisione 16 dicembre 1999, n. 35.
Decisione (CE) n. 2000/35 della Commissione concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/12/1999
Numero:35


Sommario
Art. 1.      + approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate [...]
Art. 2.      L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18365 EUR
Art. 3.      1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando [...]
Art. 4.      La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione


§ 1.5.788 - Decisione 16 dicembre 1999, n. 35.

Decisione (CE) n. 2000/35 della Commissione concernente una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dall'Italia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C[1999] 4517]. [1]

(G.U.C.E. 18 gennaio 2000, n. L 012).

 

 

Art. 1.

     + approvata la concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità intesa a coprire le spese sostenute dal Portogallo in diretta correlazione con le misure necessarie specificate all'articolo 19 quater, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE e adottate ai fini della lotta contro Ralstonia solanacearum.

 

     Art. 2.

     L'importo massimo della partecipazione finanziaria della Comunità è di 18365 EUR.

Tale importo è così ripartito:

     - 9585 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum nel Veneto;

     - 8780 EUR per le misure destinate alla lotta contro Ralstonia solanacearum in Emilia-Romagna.

 

     Art. 3.

     1. Fatte salve le verifiche della Commissione ai sensi dell'articolo 19 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, la partecipazione finanziaria della Comunità viene versata solo quando siano state fornite alla Commissione prove delle misure adottate sotto forma di una documentazione relativa alla presenza e all'eradicazione di Ralstonia solanacearum.

     2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve includere:

     a) un rapporto di eradicazione per ciascuna azienda in cui si è proceduto alla distruzione di vegetali e prodotti vegetali. Il rapporto deve contenere le seguenti informazioni:

     - ubicazione e indirizzo dell'azienda;

     - data in cui è stata sospettata la presenza di Ralstonia solanacearum e data in cui tale presenza è stata confermata;

     - quantitativo di vegetali e di prodotti vegetali distrutti;

     - metodo di distruzione e di disinfezione;

     - quantitativo di campioni prelevati a fini di esame e per le analisi volte ad accertare la presenza di Ralstonia solanacearum;

     - metodo di analisi;

     - esito degli esami e/o delle analisi;

     - origine presunta della contaminazione riscontrata in Italia;

     b) una relazione di controllo sulla presenza di Ralstonia solanacearum e sull'entità della relativa contaminazione, contenente dati dettagliati circa le ispezioni e le analisi condotte in proposito;

     c) una relazione finanziaria contenente l'elenco dei beneficiari e i rispettivi indirizzi, nonché gli importi versati (al netto di IVA e imposte).

 

     Art. 4.

     La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

 

 

 


[1] Per una modifica alla presente decisione vedi l’art. 1 della decisione n. 2002/63/CE.