§ 1.5.473 – Decisione 14 luglio 1999, n. 526.
Decisione (CE) n. 1999/526 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:14/07/1999
Numero:526


Sommario
Art. 1.      Il "Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud" è l'autorità competente nel Panama per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca
Art. 2.      I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama devono rispondere alle seguenti condizioni
Art. 3.      1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.473 – Decisione 14 luglio 1999, n. 526.

Decisione (CE) n. 1999/526 della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 3 agosto 1999, n. L 203).

 

Art. 1.

     Il "Departamento de Protección de Alimentos (DPA) del Ministerio de Salud" è l'autorità competente nel Panama per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e

dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Panama devono rispondere alle seguenti condizioni:

     1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

     2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

     3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "PANAMA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

     2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DPA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO A

(omissis)

 

ALLEGATO B

(omissis)