Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 15/07/1999 |
Numero: | 467 |
Sommario |
Art. 1. Gli Stati membri e le loro regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi |
Art. 2. La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999 |
Art. 3. La decisione 97/76/CE è abrogata |
Art. 4. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999 |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione |
§ 1.5.464 - Decisione 15 luglio 1999, n. 467. [1]
Decisione (CE) n. 1999/467 della Commissione che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE [notificata con il numero C 1999 2124] (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 181).
Gli Stati membri e le loro regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi.
La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.
La decisione 97/76/CE è abrogata.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
STATI MEMBRI DICHIARATI UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI DEI BOVINI
AL 31 DICEMBRE 1999
Danimarca
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia
ALLEGATO II
REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI
DEI BOVINI FINO AL 31 DICEMBRE 1999
Provincia di Bolzano (Italia)
Provincia di Trento (Italia)
[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della