§ 1.5.464 - Decisione 15 luglio 1999, n. 467.
Decisione (CE) n. 1999/467 della Commissione  che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/07/1999
Numero:467


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri e le loro regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi
Art. 2.      La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999
Art. 3.      La decisione 97/76/CE è abrogata
Art. 4.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.464 - Decisione 15 luglio 1999, n. 467. [1]

Decisione (CE) n. 1999/467 della Commissione  che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri e che abroga la decisione 97/76/CE [notificata con il numero C 1999 2124] (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 181).

 

Art. 1.

     Gli Stati membri e le loro regioni elencati rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi.

 

     Art. 2.

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 3.

     La decisione 97/76/CE è abrogata.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

STATI MEMBRI DICHIARATI UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI DEI BOVINI

AL 31 DICEMBRE 1999

 

Danimarca

Germania

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

Svezia

 

 

ALLEGATO II

REGIONI DI STATI MEMBRI DICHIARATE UFFICIALMENTE INDENNI DALLA TUBERCOLOSI

DEI BOVINI FINO AL 31 DICEMBRE 1999

 

Provincia di Bolzano (Italia)

Provincia di Trento (Italia)

 

 

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 4 della decisione n. 2003/467/CE.