Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 08/02/1993 |
Numero: | 152 |
Sommario |
Art. 1. Per essere utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle: |
Art. 2. La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995. |
Art. 3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. |
§ 1.5.165 - Decisione 8 febbraio 1993, n. 152.
Decisione (CEE) n. 93/152 della Commissione che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle.
(G.U.C.E. 12 marzo 1993, n. L 59).
Per essere utilizzati nei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle:
A. i vaccini vivi attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il "Ceppo Madre" (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di:
i) meno di 0,4; se ogni uccello ha ricevuto almeno 107 EID50 per la prova, sia
ii) meno di 0,5; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova;
B. i vaccini attenuati contro la malattia di Newcastle devono essere preparati a partire da un ceppo di virus della malattia stessa di cui il "Ceppo Madre" (Master Seed) è stato sottomesso a una prova che ha rivelato un indice di patogenicità intracerebrale (IPIC) di meno di 0,7; se ogni uccello ha ricevuto almeno 108 EID50 per la prova.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.