Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 23/02/2006 |
Numero: | 322 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 1.4.E41 - Regolamento 23 febbraio 2006, n. 322.
Regolamento (CE) n. 322/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 in conseguenza delle disposizioni sull’igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale di cui ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004
(G.U.U.E. 24 febbraio 2006, n. L 54).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quando segue:
(1) A decorrere dal 1o gennaio 2006, la
(2) Per ragioni di chiarezza, è opportuno adattare di conseguenza i riferimenti alle direttive 92/46/CEE e 89/437/CEE contenuti nel
(3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All’articolo 52 del
«4. Affinché sia concessa la restituzione, le merci dei codici NC da 0403 10 51 a 0403 10 99, da 0403 90 71 a 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30, 2105 00 99, 3502 11 90 e 3502 19 90 devono essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare devono essere state preparate in uno stabilimento riconosciuto ed essere conformi alle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all’allegato II, sezione I, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.