§ 1.4.E36 - Regolamento 7 novembre 2005, n. 1814.
Regolamento (CE) n. 1814/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 580/2004, che istituisce una procedura di gara per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:07/11/2005
Numero:1814


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E36 - Regolamento 7 novembre 2005, n. 1814.

Regolamento (CE) n. 1814/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 580/2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

(G.U.U.E. 8 novembre 2005, n. L 292).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 26, paragrafo 3, e l’articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione, inclusi quelli emessi in conformità del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro, e al regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere.

      (2) In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione stabilisce il giorno da cui decorre il periodo di validità dei titoli di esportazione.

      (3) Il campo di applicazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, in combinato disposto con l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 580/2004, ha dato talora adito ad interpretazioni erronee. Al fine di evitare possibili errori di interpretazione, è opportuno modificare l’articolo 8 del succitato regolamento.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

     «d) il periodo di validità del titolo di esportazione di cui all’articolo 6 di detto regolamento decorre dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.