§ 1.4.D97 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1239.
Regolamento (CE) n. 1239/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:29/07/2005
Numero:1239


Sommario
Art.  1.
Art. 2.      All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.4.D97 – Regolamento 29 luglio 2005, n. 1239.

Regolamento (CE) n. 1239/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere.

(G.U.U.E. 30 luglio 2005, n. L 200).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione e dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, le restituzioni all'esportazione non sono concesse per determinate destinazioni.

     (2) Il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha incluso dal 17 giugno 2005 Ceuta e Melilla fra le zone di destinazione L 01 e L 03 elencando le destinazioni che non possono beneficiare di restituzioni all’importazione e ha allineato il tasso di restituzione del burro applicato alla Russia al tasso applicato per tutte le altre destinazioni. È pertanto necessario escludere queste destinazioni dalle restituzioni all’esportazione stabilite dai regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

     (3) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

     «I prodotti di cui al primo comma sono destinati all’esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.»

 

     Art. 2.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.»

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.