§ 1.4.D93 – Regolamento 14 giugno 2005, n. 893.
Regolamento (CE) n. 893/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:14/06/2005
Numero:893


Sommario
Art. 1.      L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 1.4.D93 – Regolamento 14 giugno 2005, n. 893.

Regolamento (CE) n. 893/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14.

(G.U.U.E. 15 giugno 2005, n. L 152).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilirne l’importo.

     (2) Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, al raggiungimento della quale la Commissione può sospendere l’applicazione della riserva.

     (3) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

     a) nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;

     b) nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.