Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.4 misure monetarie |
Data: | 14/06/2005 |
Numero: | 893 |
Sommario |
Art. 1. L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.4.D93 – Regolamento 14 giugno 2005, n. 893.
Regolamento (CE) n. 893/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda certi importi indicati nell’articolo 14.
(G.U.U.E. 15 giugno 2005, n. L 152).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’esperienza mostra che dall’adesione dei nuovi Stati membri il 1° maggio 2004 è aumentata la proporzione di restituzioni all’esportazione assegnate in base alla riserva di cui al primo comma dell’articolo 14, paragrafo 1, del
(2) Per garantire risorse sufficienti, la suddetta riserva andrebbe accresciuta per ogni anno finanziario. Inoltre, dovrebbe essere aumentata la soglia, stabilita nell’articolo 14, paragrafo 3, del
(3) I provvedimenti previsti nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’articolo 14 del
a) nel primo comma del paragrafo 1, «35 milioni di EUR» è sostituito da «40 milioni di EUR»;
b) nel secondo comma del paragrafo 3, «25 milioni di EUR» è sostituito da «30 milioni di EUR».
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.